L'Agenzia delle Entrate conferma l'addio all'imposta di bollo, a seguito delle modifiche di cui alla Legge di Bilancio 2020, anche per le pratiche di sospensione del fermo amministrativo sul veicolo

Imposta di bollo per la sospensione del fermo amministrativo

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Non è più necessario pagare i 32 euro di imposta di bollo per sospendere il fermo amministrativo sui veicolo. Con le modifiche a partire dal 1° gennaio, che mettono in comunicazione direttamente Concessionario, MIT e PRA, è esclusa la presentazione di qualsiasi istanza da parte del contribuente e dunque viene meno anche il presupposto impositivo.

La misura è contenuta nella legge di bilancio 2020 e l'Agenzia delle Entrate conferma la sua operatività con la risposta n. 393 del 23 settembre 2020 (sotto allegata) e sposa le conclusioni dell'istante.

Nell'interpello, si evidenzia come anche la sospensione del Fermo amministrativo, essendo annotata sulla base del collegamento telematico tra Concessionario della riscossione e Archivio PRA, non sarebbe più soggetta all'imposta di bollo, non essendo più necessaria l'istanza del contribuente che giustifica l'applicazione di tale imposta.

Alla fattispecie, inoltre, l'istante ritiene applicabile anche il comma 809 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 che fa riferimento ad "ogni iscrizione trascrizione o cancellazione richiesto dal soggetto legittimato alla riscossione forzata".

Automatismo nelle comunicazioni tra Concessionario e PRA

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La risposta rammenta che, in linea generale, ai sensi dell'articolo 3, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, le istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, sono soggette all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, articolo 2, comma 7, "I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA".

Con l'entrata in vigore del sistema sopra descritto, che prevede un automatismo nelle comunicazioni tra Concessionario e PRA, il contribuente non presenta più la nota di richiesta al PRA per effettuare la sospensione del fermo e per questo non è più assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

L'Agenzia conferma che la mancata presentazione della nota di richiesta della formalità, sia essa presentata nella forma cartacea che in quella digitale, fa di fatto venire meno il presupposto impositivo dell'imposta di bollo.

Niente istanza da parte del contribuente

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La nuova modalità, attuata tramite il collegamento tra Concessionario della riscossione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e PRA, esclude la presentazione di qualsiasi domanda da parte del contribuente indirizzata al PRA, al fine di ottenere la sospensione del fermo dei veicoli a motore.

Venendo a mancare l'istanza del contribuente, diretta ad un ente pubblico in relazione alla tenuta di un pubblico registro tendente a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, come prevede l'articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972, viene a mancare l'oggetto dell'imposta di bollo.

Tra l'altro, fugando ogni possibile dubbio in materia, il legislatore ha espressamente previsto nella legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 809) che "I Conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto".

Scarica pdf Agenzia delle Entrate, risposta 393 del 23 settembre 2020

Foto: 123rf.com
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