Per la Corte d'Appello di Napoli lo scambio e deposito delle note scritte previsto tra le misure dal Cura Italia equivale alla comparizione fisica dei difensori all'udienza

Covid-19, udienze e mancato deposito delle note scritte

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Appello improcedibile ex art. 348 c.p.c. se i difensori non provvedono allo scambio e al deposito delle note scritte, adempimento che l'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. Cura Italia ha consentito ai capi degli uffici giudiziari di adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.


Tale attività deve ritenersi un "eccezionale surrogato della comparizione fisica dei difensori delle parti all'udienza tenuta dal giudice" la cui mancanza può essere equiparata alla diserzione di tale udienza da parte del legale rimasto inerte. Lo ha chiarito la Corte d'Appello di Napoli, quinta sezione, nella sentenza n. 2151/2020 (qui sotto allegata).


Nella vicenda esaminata, l'appellante non era comparso all'originaria udienza di comparizione e trattazione e ciò aveva determinato un rinvio del processo ex art. 348, comma 2, c.p.c., ad udienza fissata lo scorso 19 maggio, in piena Fase 2 dell'emergenza sanitaria provocata dal COVID-19 che ha impattato notevolmente anche sul sistema giudiziario.

Mancato deposito note scritte? Equivale a diserzione dell'udienza

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Il provvedimento in esame evidenzia, infatti, come nel frattempo fosse intervenuto un decreto del Presidente della Sezione che aveva disposto che la suddetta udienza si svolgesse secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. Cura Italia (n. 18/2020).


Per effetto di tale provvedimento, dunque, i procuratori ad litem delle parti costituite avrebbero dovuto depositare telematicamente, entro le ore 10:30 dello stesso giorno, le note scritte contenenti soltanto le proprie rispettive istante e/o conclusioni, corredate dalla prova del loro invio a mezzo PEC ai legali delle controparti.


Ciononostante, i procuratori ad litem della banca appellante, sebbene ritualmente avvertiti dell'adozione del decreto, non hanno depositato alcuna nota scritta ed è avviso del Collegio che una simile condotta possa essere considerata equivalente alla mancata comparizione all'udienza contemplata dall'art. 348, comma 2, del codice di rito.

Misure organizzative per contrastare l'emergenza COVID-19

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Tra le numerose misure che il D.L. Cura Italia ha consentito ai capi degli uffici giudiziari di adottare per contrastare l'emergenza COVID-19 è inclusa anche la possibilità di svolgere le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.


Dunque, spiega la Corte partenopea, "allorché i capi degli uffici giudiziari interessati adottino siffatta misura organizzativa, a questi due adempimenti (scambio e deposito delle note scritte) il legislatore assegna una funzione succedanea delle codicistiche modalità di svolgimento dell'udienza".


Pertanto, qualora lo scambio e il deposito delle note vi sia stato, lo svolgimento dell'udienza deve ritenersi avvenuto, e il giudice d'appello dovrà, nell'adottare "fuori udienza" il suo provvedimento, valutare questa surrogatoria attività proces­suale alla luce delle disposizioni che avrebbe applicato se essa si fosse svolta se condo le ordinarie modalità.


Viceversa, qualora i procuratori non provvedano né allo scambio né, soprattutto, al deposito delle note, "deve escludersi non, come taluni opinano, che l'udienza si sia svolta, bensì che siano state attuate le modalità sostitutivamente previste per il suo espletamento e deve dunque affermarsi che i difensori delle parti non hanno preso parte all'attività processuale contemplata come suo surrogato".

Deposito telematico: surrogato della comparizione fisica

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Con la previsione contenuta nella normativa emergenziale, il legislatore ha inteso chiaramente individuare nel deposito telematico delle suddette "note scritte" un eccezionale surrogato della comparizione fisica dei difensori delle parti all'udienza tenuta dal giudice, "la cui mancanza è ragionevole simmetricamente equiparare alla diserzione di tale udienza da parte del difensore rimasto inerte".


Affermando il contrario, si ammetterebbe che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avrebbero potuto concretamente svolgersi secondo le modalità previste dalla legislazione straordinaria soltanto con il consenso e la fattiva adesione di tutti i difensori delle parti.


Tuttavia tale conclusione, precisa il giudice del gravame, consegnando a ciascun difensore il potere di decidere sulle modalità di svolgimento dell'udienza, sarebbe in evidente contrasto con la ratio della previsione normativa, il cui scopo è stato quello di contenere il diffondersi dell'epidemia di Covid-19 con il minor sacrificio possibile per l'efficacia e l'efficienza dell'attività giudiziaria e il diritto di difesa. Nel caso di specie, dunque, l'appello viene dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 del codice di procedura civile.

Scarica pdf Corte Appello Napoli, sent. n. 2151/2020

Foto: 123rf.com
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