La nuova norma che estende, in materia di diritto amministrativo militare, le possibilità di difesa dell'inquisito

Art. 1370 C.O.M.

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A norma dell'art. 1370 del Codice dell'Ordinamento Militare, nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Difesa del militare inquisito

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La prima regola in questa materia è che il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto tra i militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio.

Il difensore designato d'ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento.

Inoltre, un militare non può esercitare l'ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi.

Ruolo del difensore militare

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Queste le disposizioni di prima battuta presenti nella norma che stiamo esaminando, seguite da una serie di dettagliate spiegazioni relative al ruolo del difensore militare, il quale:

1) non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione;

2) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 1380 comma 3 (membri che non possono far parte della commissione di disciplina);

3) è vincolato al segreto d'ufficio;

4) non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta;

5) non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo il tempo necessario allo svolgimento del suo mandato;

6) non può essere punito per fatti che rientrano nell'espletamento del mandato;

7) infine è ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l'incolpato non si presenta alla seduta, ne fa constatare di essere legittimamente impedito.

Ruolo dell'avvocato del libero foro

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In questa particolare fase del procedimento disciplinare e a prescindere dagli sviluppi giudiziali successivi, entra oggi a pieno titolo anche l'avvocato del libero foro.

In sostanza, l'aggiornamento della disposizione normativa ha portato il Legislatore ad inserire, con decorrenza 20.02.2020, il seguente comma aggiuntivo: nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3 (ossia il difensore militare sopra indicato) può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.

Se visto all'interno della complessa ed articolata disposizione normativa contenuta nell'art. 1370 C.O.M., a prima vista l'innesto del comma 3-bis pare avere un significato marginale.

In realtà si tratta di un passaggio normativo assai innovativo, di notevole estensione ed importanza, visto che di fatto allarga lo strumentario difensivo a disposizione del militare inquisito, offrendogli la possibilità di redigere giustificazioni, memorie difensive e controdeduzioni con cognizione di causa, a fianco dei tecnicamente preparati difensori militari.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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