In base all'art. 2420-bis del codice civile, le obbligazioni convertibili in azioni offrono la possibilità al sottoscrittore di diventare socio alla scadenza

Cosa sono le obbligazioni convertibili in azioni

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Le obbligazioni sono uno strumento a disposizione delle società per azioni per reperire capitale di prestito.

Tra i vari tipi di obbligazioni, particolare importanza rivestono le obbligazioni convertibili in azioni.

Queste comportano, o possono potenzialmente comportare, un aumento di capitale e perciò sono sottoposte ad una disciplina ancor più stringente rispetto a quella propria delle obbligazioni in genere (si rimanda, in proposito, alla nostra guida generale sulle obbligazioni).

Il diritto di opzione

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In base all'art. 2420-bis del codice civile, le obbligazioni convertibili in azioni conferiscono ai titolari il diritto di ottenere, in alternativa al rimborso previsto alla scadenza, la qualità di socio attraverso l'acquisto di azioni della società.

Diversamente dallo schema tipico delle obbligazioni, quindi, in cui il titolo di credito dà diritto agli interessi e al rimborso finale, alla scadenza delle obbligazioni convertibili si presenta una vera e propria opzione (diritto potestativo) a favore dell'obbligazionista. In tale circostanza, infatti, il possessore di obbligazioni convertibili in azioni può:

  • o percepire regolarmente il rimborso del prestito;
  • oppure esercitare l'opzione prevista e divenire socio.

In tal caso, la somma versata a titolo di prestito al momento della sottoscrizione dell'obbligazione viene computata quale conferimento, in base al rapporto di cambio indicato nella delibera di emissione (v. oltre).

L'opzione a favore dei soci

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Come si vede, la conversione delle obbligazioni ha come conseguenza quella di modificare in aumento il capitale sociale.

Proprio per questo motivo, tali obbligazioni (così come le azioni di nuova emissione) devono essere prioritariamente offerte in opzione ai soci in proporzione alle azioni possedute, allo scopo di consentire a questi di mantenere la medesima quota di partecipazione, anche a seguito dell'aumento di capitale (art. 2441, primo comma).

Emissione di obbligazioni convertibili e aumento di capitale

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L'aumento di capitale, come noto, è competenza dell'assemblea dei soci e proprio per questo motivo anche l'emissione di obbligazioni convertibili è competenza dell'assemblea straordinaria (diversamente da quanto accade nella disciplina generale delle obbligazioni, in cui la competenza spetta ora, di regola, agli amministratori).

A determinate condizioni, comunque, lo statuto può prevedere apposita delega agli amministratori (art. 2420-ter).

La delibera assembleare di emissione di obbligazioni convertibili deve prevedere anche il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione.

Tale delibera può essere adottata solo se il capitale sociale sia già stato interamente versato e non solamente sottoscritto.

La delibera di emissione, inoltre, deve essere accompagnata da contestuale delibera di aumento del capitale, proprio in previsione del possibile esercizio dell'opzione da parte degli obbligazionisti.

Per tale motivo, il documento cartaceo che incorpora l'obbligazione convertibile deve contenere, oltre alle consuete indicazioni prescritte dall'art. 2414 c.c. (ad es. l'ammontare del capitale sociale, l'ammontare complessivo dell'emissione obbligazionaria e il valore nominale di ciascun titolo) anche l'indicazione del rapporto di cambio e delle modalità della conversione.

Sentenze di Cassazione sulle obbligazioni convertibili

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In tema di trasferimento del titolo obbligazionario (che può essere nominativo o al portatore), di particolare importanza appare la pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui "con la cessione delle obbligazioni convertibili in azioni l'obbligazionista cede l'intera sua posizione contrattuale, entrando essa nella titolarità e disponibilità dei cessionari e continuando a regolare interamente i rapporti tra gli obbligazionisti cessionari e la società emittente: pertanto, deve escludersi la configurabilità, in capo ai cedenti, di crediti derivanti da inadempimento delle obbligazioni cedute, diritti che in ogni caso fanno capo, anche come crediti di tipo risarcitorio, ai nuovi titolari" (Cass. civ., sez. I, n. 11125/10).

Per ogni altro aspetto relativo alla disciplina delle obbligazioni convertibili, si rimanda alla nostra guida generale sulle obbligazioni.


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