L'Amministrazione militare, dopo l'annullamento di un proprio atto, può rinnovare il procedimento per una sola volta

Rinnovazione del procedimento

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L'Amministrazione, a seguito dell'annullamento di un proprio atto, può rinnovare il procedimento per una sola volta.

In sostanza, deve riesaminare l'affare sottoposto al suo vaglio nella sua interezza, sollevando definitivamente tutte le questioni rilevanti e senza poter tornare a decidere in senso sfavorevole, neppure in relazione a profili non ancora esaminati.

La decisione del Consiglio di Stato

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Il principio è stato scolpito dalla sentenza n. 3095 del 15 maggio 2020 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato.

Nel caso pratico trattato dal Supremo Consesso l'Amministrazione, in esecuzione di una sentenza, ha riformulato le note caratteristiche di un militare, mantenendo il giudizio finale di superiore alla media e variando in peggio, rispetto alla precedente scheda, solo le voci interne relative a qualità fisiche e capacità di espressione.

Il militare ha proposto quindi un ricorso in ottemperanza, deducendo la nullità del nuovo provvedimento e chiedendo la nomina di un commissario ad acta.

La sostanza ed in estrema sintesi, il decisum è il seguente.

Il Collegio ha colto un contraddittorio comportamento dei compilatori i quali, da un lato hanno modificato il giudizio su voci interne del tutto estranee al giudicato e non toccate dalla precedente controversia; dall'altro non hanno dato alcun seguito ai rilievi precisi contenuti nella sentenza di partenza, rilievi che avevano formato la base per l'annullamento della scheda valutativa.

Elusione del giudicato

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Tradotto nei suoi termini essenziali: l'attività posta in essere dall'Amministrazione militare ha configurato un caso di violazione del giudicato siccome ha riproposto immutate le valutazioni che erano state già annullate, oltre a un caso di elusione del giudicato perchè ha mantenuto il risultato finale negativo modificando in peggio alcune voci interne estranee alla lite di base.

Conclusivamente il nuovo provvedimento, stando alla chiara sentenza del Consiglio di Stato, era da considerarsi nullo ex art. 114 comma 4 lett. b) c.p.a.

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