Con il contratto estimatorio, disciplinato dagli articoli 1556-1558 c.c., il tradens consegna delle cose mobili all'accipiens che può anche restituire, se però ne paga il prezzo ne acquista la proprietà

Cos'è il contratto estimatorio

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Con il contratto estimatorio (artt. 1556-1558 c.c.) una parte consegna all'altra una o più cose mobili e questa si assume l'impegno di effettuare il pagamento delle stesse, salvo che, in alternativa, le restituisca nel termine convenuto.

Nel contratto estimatorio il soggetto che consegna una o più cose mobili cose si chiama tradens, quello che le riceve invece accipiens.

Questo soggetto, una volta ricevuti i beni mobili dal tradens, come appena visto, ha due opzioni:

  • pagare il prezzo dei beni;

  • restituirli nello stato in cui li ha ricevuti nel termine convenuto.

Caratteri principali del contratto estimatorio

Dalla formulazione dell'art. 1556 c.c. emergono le principali caratteristiche di questo contratto.

  • Il pagamento è l'oggetto principale dell'obbligazione, la restituzione è un'obbligazione facoltativa. Il contratto
    estimatorio è infatti e per questo motivo un tipico esempio di obbligazione facoltativa, in cui la prestazione dedotta in contratto è una sola, ma la parte può liberarsi compiendone un'altra (in questo caso, la riconsegna dei beni).
  • Il fatto che chi riceve le cose sia tenuto a restituirle, fa comprendere che queste sono infungibili.
  • La consegna dei beni è sintomatica della natura reale di questo contratto, che non si perfeziona con il solo consenso delle parti bensì con la consegna delle cose all'accipiens.
  • La restituzione dei beni al tradens deve avvenire entro un termine stabilito, anche se la sua mancata indicazione espressa non pregiudica la validità del contratto
    , né la sua configurabilità come contratto estimatorio. Infatti, è sempre possibile evincere tale termine attraverso l'applicazione delle regole generali poste dall'art. 1183 c.c. Va precisato, comunque, che proprio tale norma prevede come criterio principale che, in caso di mancata espressa previsione del termine, il creditore possa esigere la prestazione "immediatamente". È evidente che, in considerazione della natura e dello scopo perseguito dal contratto estimatorio, ciò non sia possibile in questo caso, poiché è al rivenditore va lasciato un certo periodo di tempo entro cui vendere la merce o deciderne la restituzione.

Come funziona il contratto estimatorio

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Il contratto estimatorio, come abbiamo visto prevede l'obbligo di consegna di cose mobili da parte del tradens in favore dell'accipiens che ne può disporre, senza tuttavia acquisirne la proprietà.

Proprietario resta infatti il tradens fino a quando l'accipiens non provvederà a pagare il prezzo delle cose ricevute.

Il fatto che le cose non entrino nel patrimonio dell'accipiens è confermato anche dalla formulazione dell'art. 1558 c.c. il quale prevede che "Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose, ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo".

Consegna delle cose mobili

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Sulla consegna delle cose il codice civile non si sofferma in modo particolare, anche se rappresenta uno dei momenti chiave del contratto estimatorio.

Per questo la dottrina si è interrogata sulle modalità attraverso le quali tale consegna si deve realizzare. Sono state contemplate al riguardo due possibilità:

  • la consegna materiale, che si realizza con il passaggio delle cosa delle mani del tradens a quelle dell'accipiens, è in linea con il carattere reale del contratto estimatorio, anche perché consente all'accipiens di instaurare subito una relazione materiale con le cose mobili da vendere,

  • vero tuttavia che anche la consegna consensuale, che si realizza quando l'accipiens ha già le cose a sua disposizione, realizza subito la relazione materiale con le cose.

Oggetto del contratto estimatorio

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Il contratto estimatorio si caratterizza inoltre per il fatto che le cose oggetto della consegna possono essere solo cose mobili. L'esempio più tipico di contratto estimatorio, noto anche come contratto in conto vendita, è quello che viene utilizzato da chi ha un edicola, un negozio di abbigliamento, una libreria o un negozio di oggetti usati.

Questo contratto presenta infatti l'indubbio vantaggio per l'accipiens di riuscire a procurarsi una grande quantità di merce da mettere in vendita senza doverne subito pagare il prezzo. Condizione che evita di ritrovarsi con un sacco di merce invenduta.

Anche il venditore però ottiene un grande vantaggio da da questo contratto, ossia riuscire a collocare i propri prodotti in modo capillare, operazione che da solo non potrebbe mai effettuare.

Il fatto che possa avere ad oggetto solo beni mobili ha sollevato alcuni dubbi sulla possibilità di ricorrere a questo contratto anche per la vendita di beni mobili registrati. Le formalità e gli obblighi pubblicitari che sono richiesti per il trasferimento di questi beni però rappresentano il principale ostacolo per l'utilizzo di questo modello contrattuale.

Obbligo di pagamento

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Il contratto estimatorio contempla in favore dell'accipiens due opzioni, di cui una è quella di pagare il prezzo per le cose che gli sono state consegnate dal tradens. Quando però tale obbligo diventa attuale?

Una risposta assai risalente, anche se valida ancora oggi perché in linea con il dettato normativo è quella contenuta nella sentenza della Cassazione n. 757/1949. Essa in pratica precisa che la proprietà delle cose, fino a quando l'accipiens non effettua il pagamento del prezzo resta in capo al tradens.

L'accipiens da parte sua è obbligato ad effettuare il pagamento del prezzo non appena la restituzione delle cose sia diventata impossibile.

Conclusione che tiene conto della formulazione dell'art. 1557 c.c. in base al quale "Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile".

In sintesi, quindi, l'accipiens è tenuto a pagare il prezzo dei beni quando:

  • riesce a vendere i beni a terzi;
  • li ha impiegati in un altro modo;
  • li trattiene e non li restituisce
  • si sono deteriorati o sono periti.

Rischio perimento dei beni

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Per quanto riguarda il perimento dei beni, abbiamo visto, come precisato anche dalla menzionata Cassazione, che la proprietà delle cose resta in capo al tradens fino a quando l'accipiens non paga il prezzo.

Regola che sembra porsi in contrasto con quella prevista in relazione al rishio di perimento.

In base ad essa infatti il rischio di perimento dei beni passa in capo all'accipiens anche per il caso di causa a lui non imputabile, nonostante la proprietà dei beni consegnati rimanga in capo al tradens, anche perchè, d'altro canto, quest'ultimo non ha facoltà di disporne fino a quando l'accipiens non glieli abbia restituiti.

Contratto estimatorio, deposito, agenzia e mandato: differenze

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I rapporti tra distributore e rivenditore nel contratto estimatorio rendono tale istituto affine, ma differente, da altre figure contrattuali presenti nel nostro ordinamento.

Il primo è il contratto di deposito, con il quale una parte riceva dall'atra una cosa mobile, assumendosi l'obbligo di custodirla e restituirla in natura. Da questo l'estimatorio si distingue perché l'accipiens non ha l'obbligo di custodire le cose che gli sono state consegnate dal tradens.

Il contratto estimatorio si distingue anche dal mandato, poiché la facoltà dell'accipiens di restituire i beni si differenzia dall'obbligo di restituzione previsto in capo al mandatario dall'art. 1713 c.c.

A nulla rileva inoltre che il rivenditore fornisca un rendiconto al tradens, analogamente a quanto previsto dallo stesso art. 1713, perché trattasi di un obbligo che non è tipico del mandato.

Similmente, il contratto estimatorio si differenzia dal contratto di agenzia, poiché in quest'ultimo l'agente si limita a promuovere la conclusione di contratti per conto del committente.


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