La remissione della querela nel giudizio avanti la Corte di Cassazione e rimedi giuridici in caso di mancata dichiarazione di estinzione del reato

La remissione della querela

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La querela è un atto di parte che può essere soggetto a remissione da parte del proponente ai sensi dell'art. 152 c.p.: detta norma, al comma 3, prevede che "…la remissione può intervenire solo prima della condanna…", ove per condanna si intende la sentenza irrevocabile e non più impugnabile.

Tale possibilità è stata confermata dalla Corte di Cassazione con copiosa giurisprudenza: è stato affermato che "…deve ritenersi legittimo il ricorso per cassazione proposto, dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela…" (Cass. Penale, Sez. VI, sent. del 13/01/2011 n. 2248).
La pronuncia sopra riportata è conforme ad altra sentenza del 2004, in cui le Sezioni Unite affermavano che "…la remissione della querela intervenuta successivamente ad un ricorso inammissibile, purchè proposto nei termini indicati dall'art. 585 c.p.p., determina l'estinzione del reato per tale causa…" (SS.UU. sent. 24246 del 25.2 - 27.5.2004 in proc. Chiasserini).

Omessa considerazione remissione di querela

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Conseguenza è che, nel caso in cui intervenga una remissione di querela precedentemente all'udienza fissata avanti la Corte di Cassazione, il Collegio designato non potrà dichiarare inammissibile il ricorso ma dovrà provvedere estinguendo il reato.
Qualora, invero, la Cassazione dichiari il ricorso inammissibile o non provveda all'estinzione del reato bisognerà chiedere la revisione del processo ai sensi degli artt. 629 e seg. c.p.p. rivolgendosi alla Corte d'Appello competente ex art. 11 c.p.p.
La giurisprudenza, infatti, ha qualificato l'omessa considerazione della remissione di querela come errore di fatto, che attiene all'acquisizione stessa della conoscenza giudiziale (Cass. Pen., Sez. IV, 10.03.2003, Aragona, m. 225257); conseguentemente ha individuato la soluzione a tale fattispecie di diritto nella disciplina codicistica della revisione (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 13/11/2007 n. 46822).

Errore di fatto e non errore materiale

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La sopraindicata sentenza n. 46822/2007, trattando una situazione di intervenuta remissione di querela prima dell'udienza fissata in Cassazione, ha rilevato come "…non sussistono le condizioni per l'esercizio d'ufficio del potere di rilevazione dell'errore materiale di cui all'art. 625-bis, comma 3, c.p.p., nel caso in cui la corte di Cassazione abbia dichiarato inammissibile il ricorso omettendo di considerare l'intervenuta remissione di querela, documentalmente presente in atti, unitamente alla relativa accettazione. Detta ipotesi non integra un errore materiale, ma un errore di fatto, avente natura percettiva, sottratto al potere del giudice di legittimità nell'ambito della procedura d'ufficio di cui all'art. 625-bis, comma 3, c.p.p., suscettibile peraltro di revisione da parte del giudice competente (e in tal caso la S.C. ha qualificato la domanda dell'interessato)…".
Sul punto le Sezioni Unite Penali, con pronuncia del 26/09/2001 pubblicata nella rivista Cassazione Penale, riguardo alla richiesta di revisione hanno autorevolmente affermato che "…prova nuova è, oltre la prova sopravvenuta, la prova scoperta, la prova non acquisita e la prova acquisita e non valutata, come risulta dalla disposizione dell'art. 630 c.p.p., comma 1 lett. C)…".
Alla richiesta deve necessariamente essere allegata copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna.


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