Fini tattiche persuasive, elogi, false prospettive di rosei scenari futuri, vissuti problematici più o meno verosimili sono i tratti tipici della manipolazione mentale legata alle "truffe amorose"
Avv. Marina Scaglione - Il fenomeno molto diffuso delle c.d. "truffe sentimentali" si configura tramite vere e proprie condotte criminali penalmente perseguibili. Nel corso della situazione di isolamento forzato legato alla pandemia per il Covid-19 il rischio di inganno a danno di ignare vittime ha subito un ulteriore incremento.

Modalità dell'inganno sentimentale

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Le vicende di cronaca quotidiana sono indicative di un preoccupante moltiplicarsi di episodi in cui soggetti dediti alla truffa inducono in inganno i malcapitati portandoli a legarsi sentimentalmente fino ad ottenere anche ingenti somme di denaro e vantaggi di varia natura.

Il contesto da cui, nella maggior parte dei casi, traggono origine tali truffe è quello della rete e dei social network. Il rischio di cadere nelle trappole abilmente costruite è molto elevato in quanto internet, a tal fine, risulta mezzo idoneo sia per reperire informazioni utili sulla vita, abitudini ed interessi delle proprie vittime sia, poi, per passare alla successiva fase dell'approccio opportunamente celato da nickname e falsi profili. Si tratta di azioni delittuose che non lasciano nulla al caso la cui portata può essere paragonata ad una tela tessuta un passo alla volta ma senza sosta nella quale le vittime restano, loro malgrado, imprigionate. Le prime mosse da cui muove la truffa

sono il reperimento delle informazioni che permettono di "inquadrare" la vittima ed avvicinarla puntando su una finta comunanza di passioni, interessi o problematiche. La ricerca di questi dati avviene tramite lo studio scrupoloso dei profili presenti su social network o siti per incontri. Il passo successivo consiste nel prendere contatto con le persone prescelte tramite account falsi costituiti ad hoc anche tramite il furto di altrui identità con tanto di foto rinvenute online. Questi "professionisti" dell'inganno si approcciano in modo da guadagnarsi la piena fiducia del proprio interlocutore. Si cerca di scovare i punti deboli, le fragilità e tutto ciò sul quale sia possibile far leva per creare un'illusione di intimità e di comprensione nei confronti dell'altra persona. Durante gli iniziali contatti l'atteggiamento dei truffatori non si manifesta con immediate richieste, invadenza o qualsiasi condotta in grado di ingenerare dubbi o perplessità. Nella maggioranza dei casi avviene tutto in maniera graduale entrando in confidenza con le vittime individuate fino a suscitare in loro dei sentimenti che si credono contraccambiati in quanto si ricevono attenzioni, pensieri quotidiani che vanno dai messaggini del buongiorno e della buonanotte a dimostrazioni di interesse verso la vita dell'altro. Si tratta di una vera e propria manipolazione mentale fatta di fini tattiche persuasive, elogi, dichiarazione di sentimenti e false prospettive di rosei scenari futuri grazie ai quali la persona ingannata crede di vivere una relazione d'amore
autentica senza aver nemmeno mai incontrato il "partner virtuale". Una volta raggiunta la piena fiducia dei soggetti truffati solitamente non giungono immediate e dirette richieste di denaro o altre utilità ma, più astutamente, si cominciano ad esporre problematiche più o meno verosimili che inducono la vittima stessa ad offrire il proprio aiuto economico. Da questo momento in poi le dazioni di denaro diventano sempre più frequenti e consistenti e anche le richieste di aiuto più esplicite. Tali istanze vengono giustificate per far fronte a fasulle situazioni di emergenza spesso riguardanti non solo aspetti prettamente finanziari ma anche di salute. Si fa leva, dunque, sulla fiducia ormai guadagnata e sulla consolidata convinzione dei soggetti ingannati di vivere una storia d'amore in cui il sostegno anche di natura economica è in qualche modo dovuto. Questo meccanismo psicologico porta la vittima addirittura a sentirsi in colpa nel non poter far fronte alle richieste economiche arrivando, non di rado, persino ad indebitarsi o a prosciugare i propri risparmi pur di non sottrarsi ai bisogni del truffatore. Un'altra tattica che viene escogitata è quella di portare la vittima ad un sempre maggiore isolamento facendo in modo che questa si allontani dai propri affetti e dagli amici tanto da accentuare maggiormente la sua perdita di lucidità e di contatto con la realtà.

La distanza anziché rallentare il processo di assuefazione lo rende ancora più pregnante in quanto le continue attenzioni del truffatore, il suo saper toccare strategicamente i punti scoperti della vittima come la solitudine o le delusioni per trascorsi vissuti, finiscono col convincerla della genuinità dei sentimenti dell'altro e sulla autenticità della relazione instaurata. Il passo successivo è, dunque, quello di cedere senza alcun sospetto alle richieste patrimoniali anche se, di fatto, effettuate nei confronti di una persona mai incontrata.

Nella maggior parte dei casi non avviene mai alcun incontro e la vittima è totalmente ignara del fatto che stia chattando o, comunque, comunicando con profili falsi. Si arriva a stabilire un incontro che, puntualmente, non avviene per i più disparati contrattempi o problemi di varia natura. Il copione che si ripete in questi casi è quello di una persona lontana che ricopre particolari posizioni lavorative e che vive situazioni estremamente problematiche o, addirittura, pericolose.

I pretesti per ottenere somme di denaro, anche ingenti, sono le più disparate: urgenza legata ad inconvenienti quali la perdita della propria carta di credito e contestuale lontananza da casa, necessità di denaro per fantomatiche cure o operazioni chirurgiche, gravi problemi finanziari o di lavoro oppure, talvolta, si fa credere alla vittima che quel "contributo" economico sia necessario per costruire un solido futuro e, quindi, ad esempio per l'acquisto di una casa o per assicurarsi una buona posizione lavorativa.

In altri casi meno diffusi, invece, il truffatore utilizza identità false ma "mettendoci la faccia" incontra la sua vittima ottenendo anche approcci di natura sessuale.

Le ripercussioni legate alla pandemia da Covid-19

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L'attuale situazione emergenziale epidemiologica ha portato ad un brusco aumento dei reati informatici e delle truffe online. Tra queste ultime le c.d "truffe sentimentali" hanno trovato senza dubbio terreno fertile nell'isolamento e nel clima di incertezza e precarietà venutosi a creare. Le modalità attuative della frode hanno sviluppato una serie di inquietanti varianti. Il truffatore può presentarsi come medico impegnato nella lotta al Covid-19 e in questi casi le somme vengono estorte non solo facendo leva sui sentimenti dell'altra persona e sulla maggior vulnerabilità legata alla paura e all'isolamento ma anche sulle presunte attività umanitarie svolte da questi impegnati e sedicenti dottori. Non vi è dubbio che l'impatto della pandemia e del conseguente lockdown configurino un evento psico traumatico per ognuno anche se in misura variabile. Per i truffatori delle frodi sentimentali agire in questo particolare contesto ha sicuramente reso più agevole l'opera di convincimento e persuasione di soggetti più fragili. Il ventaglio di menzogne potrebbe celarsi proprio dietro l'attuale crisi economica e lavorativa legata all'emergenza sanitaria al fine di rendere le richieste di aiuto economico più verosimili agli occhi delle povere vittime designate. La soglia di attenzione e diffidenza deve, quindi, per tali ragioni innalzarsi ancora di più.

Reati configurabili

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Le conseguenze legate a condotte ingannevoli sono individuabili sul piano della responsabilità penale attribuibile al malfattore sotto diversi profili. Fingere di provare sentimenti verso una persona al solo fine di trarre un ingiusto profitto può configurare, infatti, il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. (1)

Lo conferma la Suprema Corte di Cassazione che in una recente pronuncia ha stabilito che "la truffa non si apprezza per l'inganno riguardante i sentimenti dell'agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo" (Cass. Pen., Sez. II Speciale, n. 25165/2019).

Il giudice è chiamato a valutare la portata fraudolenta della condotta verificando la sussistenza degli elementi costituenti il reato di truffa. A tal fine è necessario che si ravvisi non solo la mera simulazione dei sentimenti di amore ma, altresì, una serie di contegni modali rientranti dal punto di oggettivo e strutturale nella fattispecie criminosa di cui all'art. 640 c.p.. In particolare, è necessario accertare l'idoneità degli artifizi e raggiri ad ingannare la vittima inducendola in errore tanto da portarla ad effettuare delle disposizioni patrimoniali che altrimenti non avrebbe eseguito. L'iter comportamentale seguito dal malintenzionato comprende, dunque, per prima cosa l'artificio inteso come simulazione o dissimulazione della realtà esterna tale da far percepire all'altro una "falsa apparenza" o il raggiro consistente in una simulazione fatta di parole o argomentazioni idonee a far scambiare il falso con il vero. Nel caso delle c.d. "truffe sentimentali" gli artifizi e i raggiri consistono nel manifestare sentimenti fasulli, dichiarare la volontà di fare progetti a lungo termine (convivenza, acquisto di un immobile, investimenti, progetti lavorativi), palesare difficoltà economiche anche spesso definite come ostacoli al coronamento del "sogno d'amore", il tutto accompagnato talvolta anche da elementi costruiti ad hoc a sostegno della rete di menzogne tessuta dal truffatore (false documentazioni, fotografie ecc.). Una tale attività ingannatoria finisce con l'avere una forte influenza sulla sfera psichica ed emotiva del soggetto truffato che, azzerate completamente le proprie razionali difese, cede non solo alle false lusinghe ma - indotto ormai in errore - finisce con l'acconsentire ad esborsi di natura patrimoniali talvolta anche piuttosto consistenti. Gli atti dispositivi eseguiti alla stregua, dunque, di falsi motivi comportano un ingiusto profitto e un danno alla persona offesa per l'inganno in cui la stessa è incorsa a causa degli altrui artifizi e raggiri.

Nell'era social è divenuta una consuetudine associare ai comportamenti di cui sopra un ulteriore pericoloso inganno, ovvero, celare la propria identità dietro falsi nomi accompagnati da immagini sottratte da profili social di persone totalmente inconsapevoli. Sul punto la giurisprudenza di legittimità appare conforme nello stabilire che "integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la creazione ed utilizzazione di un profilo su social network, utilizzando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole trattandosi di condotta idonea alla rappresentazione di una identità digitale non corrispondente al soggetto che lo utilizza. Sotto il versante soggettivo, il dolo specifico del delitto di sostituzione di persona consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, anche non patrimoniale, ovvero di recare ad altri un danno" (Cass. Pen., Sez. V, n. 33862/2018).

Alla finta costruzione dell'immagine in termini di identità fisica si aggiunge, poi, un quadro esistenziale ben dettagliato relativo a lavoro, famiglia, abitudini di vita, età, sesso, stato di salute, residenza ecc. Si finge letteralmente di essere qualcun altro e con le tecniche subdole fatte di bugie e manipolazione si convince il proprio interlocutore ad intraprendere una relazione virtuale. Si tratta di un fenomeno criminale che oltre a poter delineare i tratti del reato di truffa come già evidenziato, configura l'ulteriore fattispecie criminosa della sostituzione di persona disciplinata dall'art. 494 c.p. (2)

La legge, infatti, punisce chi attribuendosi un falso nome, un falso stato o false qualità personali induce la vittima in errore al fine di trarre un ingiusto guadagno. È bene precisare, inoltre, che secondo indirizzo giurisprudenziale costante il reato di sostituzione di persona può concorrere con quello di truffa sia per la diversità dei beni giuridici tutelati, sia in quanto la sostituzione di persona non costituisce un elemento necessario della truffa. Di conseguenza, lo stesso comportamento ben può realizzare l'elemento materiale di entrambi i reati. Sul punto la Corte di Cassazione ha evidenziato che "il reato di sostituzione di persona è compatibile con il reato di truffa, diversi essendo gli elementi costitutivi e la natura dei beni giuridici protetti, sicché nell'ipotesi in cui con la stessa condotta si vulneri, da un lato, sia la fede pubblica e/o la persona "sostituita" e, dall'altro, si induca in errore la vittima di truffa si configura concorso formale di reati" (3).

Strumenti di difesa

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Le conseguenze emotive e patrimoniali per la persona offesa sono spesso devastanti ma, purtroppo, il senso di vergogna per essere "caduti nel tranello", il timore di essere giudicati superficiali o incoscienti diventano un forte deterrente della denuncia di quanto subito. Le parole d'ordine per il contrasto a questo triste fenomeno sono cautela e informazione.

Per prima cosa occorre sempre diffidare da chi dall'altra parte del pc propina storie di vissuti inverosimilmente problematici legati a mestieri pericolosi e, come da copione, nella maggior parte dei casi svolti chissà dove in giro per il mondo. Per verificare l'autenticità dei racconti dell'interlocutore è bene formulare dei quesiti specifici e diretti al fine di valutare le reazioni e la coerenza delle risposte che vengono date. È fondamentale, inoltre, non cedere in nessun caso a richieste di natura economica anche quando dall'altra parte vengono prospettate le più drammatiche e gravi problematiche. Spesso accade, infatti, che il truffatore una volta carpita la fiducia della propria vittima la renda partecipe di situazioni di disagio economico portandola a compiere esborsi finanziari anche ingenti.

Se si sospetta di essere caduti nella trappola delle "truffe sentimentali" è necessario, innanzitutto cessare i contatti con il malfattore e rivolgersi subito alla polizia postale che svolgerà tutte le indagini per risalire alla reale identità del truffatore. A tal fine sarà utile conservare chat e estratti di pagamenti effettuati e consegnarli agli agenti. Nel caso in cui il contato con il malintenzionato sia avvenuto tramite siti d'incontri o social è consigliabile procedere anche alla segnalazione al sito attraverso il quale il truffatore ha preso contatti la prima volta.

Un accorgimento fondamentale se si comunica via web o, comunque, con mezzi telematici con persone sconosciute e mai incontrate di persona è quello di effettuare sempre le opportune verifiche in ordine alla corrispondenza dell'identità di queste ad un soggetto reale e ciò tramite ricerche associate al nominativo e alla foto profilo.

Quando s'intraprende una conoscenza virtuale è bene evitare di isolarsi eccessivamente dalla realtà, tralasciare i propri affetti e la propria quotidianità o dedicarsi in maniera quasi esclusiva al rapporto a distanza che si crede di aver instaurato. È, inoltre, assolutamente raccomandabile non fornire mai immagini e contenuti intimi o a sfondo sessuale a persone sconosciute che, prive di scrupoli, potrebbero poi utilizzarle per estorcere del denaro.

Le truffe "romantiche" che di romantico hanno ben poco avvengono, dunque, soprattutto nel web, quel contesto virtuale in cui tutto sembra ovattato e leggero ma nel quale bisogna stare sempre allerta in quanto sede di comportamenti concreti che generano conseguenze reali sia in termini di responsabilità penale per gli autori degli illeciti sia per i gravi danni patrimoniali e psicologici che colpiscono inevitabilmente le malcapitate vittime.

(1) "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7";

(2)"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno";

(3) Cass. Pen., Sez. V, n. 11918/2016.


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