Un documento in dodici punti che spiega il protocollo siglato a livello nazionale sulla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della pandemia

di Gabriella Lax - Tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro di datori di lavoro e lavoratori nella fase 2 ed anche oltre. Si chiama "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" (in allegato).

Le linee guida in 12 punti

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Il documento è stato sottoscritto da presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e le parti sociali più rappresentative, tra cui Confprofessioni (Confederazione italiana libere professioni), che ha aggiornato il precedente del 14 marzo 2020. La stessa Confprofessioni fornisce, in 12 punti, le linee guida per l'attuazione del protocollo.

Come cambia l'accesso agli studi

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In primis, il datore di lavoro dovrà informare tutti i lavoratori sulle disposizioni delle Autorità, come l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37.5°) o di mantenere la distanza di sicurezza nello studio.

Per le modalità di ingresso in studio: il datore di lavoro può, prima dell'accesso al luogo di lavoro e nel rispetto della privacy, rilevare la temperatura corporea dei dipendenti. Qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Per le modalità di accesso di clienti, fornitori e visitatori esterni: bisogna ricevere sempre per appuntamento, richiedere l'utilizzo di mascherine chirurgiche e guanti monouso e ridurre il tempo di attesa nelle sale di aspetto.

Pulizia e sanificazione negli studi

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Negli studi andrà assicurata la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni con detergenti a base di alcool. Con particolare riguardo alla pulizia a fine giornata/turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, e negli uffici.Lo studio deve inoltre mettere a disposizione idonei mezzi detergenti a base di alcool per le mani che devono essere accessibili a tutti i lavoratori e ai soggetti esterni anche grazie a specifici dispenser.

Studi: dispositivi di protezione individuali e gestione degli spazi

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Secondo il protocollo gli strumenti basilari per la prevenzione del contagio sono le mascherina chirurgiche.

L'accesso agli spazi comuni va contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Nello specifico, sull'organizzazione del lavoro: l'articolazione potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orario.

Per la gestione entrata e uscita dei dipendenti: serve favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Gli spostamenti all'interno dello studio professionale devono essere limitati al minimo indispensabile. È preferibile non svolgere riunioni in presenza. Laddove necessarie, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione.

Gestione di una persona sintomatica in studio

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Una persona presente in studio che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, deve dichiararlo immediatamente al datore di lavoro e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria. Il datore di lavoro procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti.

Per quanto riguarda, infine, la sorveglianza sanitaria periodica, secondo il documento, non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al coronavirus il medico competente, ove nominato, collabora con il datore di lavoro e (se presenti) i RLS/RLST.

Scarica pdf linee guida Confprofessioni

Foto: 123rf.com
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