Per gli Ermellini, non c'è reato di minaccia o violenza a pubblico ufficiale se il cittadino bisognoso e petulante si rivolge al Sindaco con ostilità

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 13153/2020 (sotto allegata) la Cassazione, nell'accogliere il ricorso del difensore dell'imputato chiarisce che, per integrare il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, non sono sufficienti condotte petulanti, insistenti e ostili. Occorre che l'atteggiamento tenuto nei confronti del pubblico ufficiale sia tale da coartare la sua volontà prospettandogli un danno ingiusto in caso di mancato accoglimento delle richieste.

Violenza o minaccia a pubblico ufficiale

[Torna su]

Il giudice dell'impugnazione riforma la sentenza di assoluzione di primo grado, dichiarando l'imputato responsabile del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale contemplato dall'art. 366 c.p. e disponendone la condanna a due anni di reclusione.

Dall'istruttoria è emerso che l'imputato si è recato numerose volte presso gli uffici del Comune di appartenenza chiedendo assiduamente e in modo petulante al Sindaco continui aiuti economici. L'atteggiamento aggressivo ha determinato nella persona offesa uno stato di timore che lo ha portato a concedere aiuti, anche non dovuti e a una rimodulazione degli stessi, tanto che l'imputato alla fine ha beneficiato di un sostegno economico superiore rispetto a coloro che si trovavano in quel momento nelle medesime condizioni di disagio.

Mancata integrazione reato violenza o minaccia a pubblico ufficiale

[Torna su]

Il difensore dell'imputato lamenta la mancata integrazione del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale da parte del proprio assistito in quanto la condotta del cittadino non ha inciso sulla volontà del Sindaco, che non ha mai consegnato somme non dovute contravvenendo a leggi o regolamenti.

Si fa presente infatti che i contributi del 2014 erano stati erogati e per il 2015 era già stato stabilito un piano di sostegno economico.

La Corte ha sopravvalutato quindi gli alterchi intervenuti tra imputato e Sindaco, fraintendendo il contenuto delle testimonianze.

Non commette reato il cittadino bisognoso, petulante e ostile con il Sindaco

[Torna su]

La Cassazione ritiene che i motivi con cui il difensore lamenta la mancata sussistenza degli elementi richiesti per integrare il reato di violenza o minaccia siano più che fondati. Per questo annulla la sentenza e rinvia per un nuovo giudizio.

La Corte ha infatti concluso erroneamente nel senso della colpevolezza dell'imputato, valutando esageratamente la "petulante e insistente presenza con prospettazione di non andarsene", la "generica rappresentazione di autoinvitarsi a pranzo a casa del Sindaco" e "gli inviti perentori rivolti ad altri funzionari per poter avere un colloquio con il Sindaco."

Secondo giurisprudenza di legittimità infatti "non integra il delitto di cui all'art. 336 c.p la reazione genericamente minatoria del privato, mera espressione di sentimenti ostili non accompagnati dalla specifica prospettazione di un danno ingiusto, che sia sufficientemente concreta da risultare idonea a turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali. Di talché, perché sia ravvisabile una minaccia idonea a rendere configurabile il reato di cui all'art. 336 cod. pen., occorre che la condotta posta in essere dall'agente sia dotata di effettiva potenzialità a coartare la volontà del pubblico ufficiale nell'assolvimento dei doveri d'ufficio, tale non potendo dirsi un atteggiamento del privato che genericamente esprima sentimenti ostili non accompagnati da specifiche prospettazioni di un danno ingiusto di una qualche concretezza idonee a turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, non essendo neppure univocamente dimostrata l'esistenza dell'atto contrario ai suoi doveri d'ufficio."

Da quanto emerso, solo in un caso isolato l'imputato ha rivolto al Sindaco una frase minatoria. Per il resto la condotta del soggetto indigente, per la Cassazione, potrebbe integrare al limite il reato meno grave di molestie, stante l'invasività e petulanza degli atteggiamenti assunti, non l'illecito penale di cui è stato accusato, mancando ogni elemento da cui dedurre la serietà della minaccia concreta richiesta dall'art. 336 c.p.

Leggi anche La minaccia a pubblico ufficiale: cosa comporta

Scarica pdf sentenza Cassazione n. 13153/2020

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: