Responsabilità medica: le linee guida vanno 'calate' nel caso concreto
Avv. Valeria Zeppilli |

Responsabilità medica: le linee guida vanno 'calate' nel caso concreto

Il medico non può attenersi solo alle linee guida ma deve verificare se il caso concreto suggerisce un percorso terapeutico diverso

di Valeria Zeppilli – Il medico deve rispettare le linee guida ma, nel farlo, non può non tenere conto del fatto che queste, essendo elaborate in via astratta, non esauriscono tutte le situazioni concrete che si possono prospettare.

Il medico deve considerare la specificità del caso concreto

Di conseguenza, come evidenziato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 10175/2020 qui sotto allegata, il medico è sempre tenuto a verificare se la specificità del caso sottoposto alla sua attenzione lo renda pienamente riconducibile a uno di quelli esemplificati nelle linee guida o se, piuttosto, suggerisca un percorso terapeutico differente rispetto a quello indicato da queste ultime.

L'esempio del rischio emorragico

Ad esempio, con riferimento al rischio emorragico, le linee guida del 2011 indicano alcune delle situazioni a cui questo si associa. Per i giudici, ciò non può tuttavia impedire al medico di individuare ulteriori elementi che, in concreto, risultino sintomatici di tale rischio.

Quindi, la valutazione del rapporto rischio emorragico/rischio trombotico e la conseguente decisione di iniziare o meno la terapia antitrombotica deve avvenire sempre in maniera specifica e individuale.

Il rispetto delle linee guida non basta

Di conseguenza, il rispetto delle linee guida non basta a esonerare il sanitario da responsabilità medica, in quanto egli è sempre tenuto ad adattare le stesse al caso di specie, eseguendo valutazioni concrete e non limitandosi a un'applicazione rigida delle indicazioni astrattamente fornitegli.

Se ciò è vero, è conseguentemente vero anche, dall'altro punto di vista, che la condanna penale del sanitario non può basarsi esclusivamente sul rinvio alle linee guida, senza tenere conto della valutazione che il sanitario abbia fatto degli elementi sintomatici emersi dal caso clinico del quale si è occupato.



Avv. Valeria Zeppilli

Avv. Valeria Zeppilli

Avvocato e dottore di ricerca in Scienze giuridiche, dal 2015 fa parte della redazione di Studio Cataldi – Il diritto quotidiano. Collabora con la cattedra di diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto delle relazioni industriali dell'Università “G. D'Annunzio” di Chieti – Pescara.


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