La Consulta boccia la norma che impone agli NNC come Uber di rientrare obbligatoriamente nelle rimesse dopo ogni corsa, questo vincolo è irragionevole e sproporzionato

di Annamaria Villafrate - La Consulta con la sentenza n. 56/2020 (sotto allegata) accoglie solo in parte le eccezioni d'incostituzionalità sollevate dalla regione Calabria nei confronti dell'art. 10-bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9, del dl n. 135/2018. Per la Corte Costituzionale in particolare l'articolo è incostituzionale nella parte in cui impone ai servizi di NNC, in cui rientra il noto Uber, il ritorno alla rimessa dopo ogni corsa.

La prescrizione legislativa infatti non è solo irragionevole ma raggiunge anche in modo sproporzionato l'obiettivo di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata, già garantito dall'obbligo di prenotare presso la sede o la rimessa e da quello di stazionare i mezzi all'interno delle rimesse o dei pontili d'attracco.

Incostituzionale l'articolo che penalizza il servizio di noleggio con conducente

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La Regione Calabria promuove questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9, del dl n. 135/2018, contenente "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", convertito, con modifiche, nella legge n. 12/2019. La ricorrente premette che il legislatore nel corso degli anni non è riuscito a riformare in modo organico il settore degli autoservizi pubblici non di linea e denuncia l'ingiusta introduzione di vincoli eccessivi all'attività di NNC (servizio di noleggio con conducente), come l'obbligo d'iniziare e terminare ogni servizio con rientro alla rimessa e di poter effettuare prenotazioni solo sempre presso la rimessa.

Le questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente

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Per la ricorrente il suddetto art. 10 bis del d.l. n. 135/2018 contrasta con la Costituzione per i seguenti 5 ordini di motivi.

  • Violazione dell'art. 117, comma 2 lett. a) e comma 4 sul riparto di competenze tra Stato e Regioni.
  • Violazione dell'art. 41 perché, imponendo di effettuare le prenotazioni del servizio di NNC presso la sede o la rimessa, anche se con strumenti tecnologici, di fatto, si limita la libera iniziativa economica privata degli autisti professionisti muniti di autorizzazione NNC.
  • Violazione dell'art. 117 comma 1 in relazione agli artt. 49, 56 e da 101 a 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
    , che sanciscono i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi e concorrenza.
  • Violazione del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 120 per il termine troppo breve concesso per raggiungere in sede di Conferenza Unificata una diversa intesa sulla prevista possibilità del vettore NNC di disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana.
  • Violazione degli artt. 3 e 19 per contrasto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Irragionevole e sproporzionato imporre a Uber il rientro nella rimessa

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Dopo aver illustrato nel dettaglio l'evoluzione normativa della disciplina del servizio di NNC la Consulta, sul primo motivo d'illegittimità con cui la ricorrente lamenta l'invasione da parte dello Stato della competenza residuale della Regione in materia di trasporto pubblico locale chiarisce che l'intervento legislativo statale è senza dubbio espressione della competenza esclusiva in ambito di tutela della concorrenza ai sensi dell'art. 117 Costituzione, comma 2 lett. e).

Per quanto riguarda invece l'adeguatezza e proporzionalità della scelta adottata in concreto prevedendo obblighi particolari a carico dei vettori NNC la Corte ritiene la questione fondata il relazione all'"obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NNC presso le rimesse con ritorno alle stesse." Questo vincolo infatti si traduce in un aggravio irragionevole dal punto di vista gestionale e organizzativo perché costringe il vettore "nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa - a vuoto - prima di iniziare un nuovo servizio."Prescrizione irragionevole e sproporzionata "rispetto all'obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall'obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello, previsto all'art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse (o dei pontili d'attracco)."

Sulla seconda, terza e quinta questione con cui la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3, 9, 41 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49, 56 e da 101 a 109 del TFUE, la Corte le dichiara inammissibili "per difetto di motivazione sulla ridondanza delle lamentate violazioni sulle competenze regionali." Per quanto riguarda infine il quarto motivo, con cui la ricorrente lamenta la lesione del principio di leale collaborazione desumibile dall'art. 120 della Costituzione, la Consulta ritiene la questione infondata nel merito.

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Scarica pdf Corte Costituzionale n. 56-2020

Foto: 123rf.com
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