Colpo di frusta, cos'è e come va risarcito il danno. Inabilità temporanea, lesione micropermanente e prova del danno, con e senza radiografia

Avv. Marco Sicolo - Il colpo di frusta è una conseguenza piuttosto comune dei sinistri stradali e, proprio per questo, rappresenta uno dei motivi più ricorrenti nelle richieste di risarcimento del danno alle compagnie assicurative.

Colpo di frusta: cos'è

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Dal punto di vista medico, il colpo di frusta consiste in un trauma da distorsione della regione del rachide cervicale, dovuto all'eccessiva e improvvisa estensione all'indietro della zona del collo e alla sua immediata e successiva flessione in avanti. Questa dinamica è provocata, tipicamente, da incidenti come tamponamenti stradali e sinistri laterali o frontali.

Il colpo di frusta interessa l'apparato muscolo-legamentoso dell'infortunato e si manifesta con sintomi dolorosi a livello del collo, della testa, della schiena e delle braccia. Tale trauma può portare a una temporanea limitazione dei movimenti, stati di vertigine e senso di formicolio alle mani.

Il risarcimento per il colpo di frusta

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Dal punto di vista giuridico, il colpo di frusta derivante da sinistri stradali rientra nel novero delle lesioni di lieve entità, contemplate dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005).

Pertanto, il risarcimento del danno biologico che ne deriva segue le regole e i criteri ivi previsti.

In particolare, va sottolineato che nella maggior parte dei casi il colpo di frusta comporta una inabilità assoluta solo temporanea, che viene risarcita nella misura di 47,49 euro per ogni giorno (come da importo aggiornato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019).

Tale importo, previsto per una condizione di inabilità temporanea assoluta, viene proporzionalmente ridotto quando l'inabilità temporanea accertata dal medico è soltanto parziale (ad esempio al 50%), e cioè quando il soggetto infortunato risulta comunque in grado di svolgere alcune attività quotidiane.

Il colpo di frusta come lesione micropermanente

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Nei casi, meno frequenti ma comunque ricorrenti, in cui il colpo di frusta dà origine a una lesione permanente, il danno conseguente viene solitamente classificato nelle c.d. micropermanenti, quindi valutabile con un grado di inabilità inferiore ai nove punti percentuali (art. 139, comma 1 lett. a).

La quantificazione economica di tale danno viene effettuata tramite l'applicazione di determinati coefficienti (previsti dal comma 6 del citato articolo) e risulta gradualmente più bassa al crescere dell'età del soggetto infortunato.

In linea generale, il primo punto percentuale di inabilità permanente ha un valore pari a 814,27 euro (importo aggiornato alle disposizioni del citato decreto ministeriale).

La prova

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Ovviamente, per poter chiedere alla compagnia assicurativa il risarcimento del danno derivante da colpo di frusta, occorre produrre una idonea certificazione medica.

Ad esempio, occorre il referto del pronto soccorso, indicante i giorni di prognosi, e l'eventuale successiva certificazione del medico di famiglia, comprovante la sussistenza della condizione di inabilità temporanea per un ulteriore periodo di tempo (solitamente si tratta di inabilità parziale).

A questo proposito, è opportuno un breve cenno agli sviluppi normativi e giurisprudenziali che hanno interessato questo tema negli ultimi anni.

Colpo di frusta: la "stretta" normativa e la giurisprudenza

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Infatti, a fronte del numero ormai esorbitante di richieste di risarcimento da micropermanenti pervenute alle compagnie di assicurazione, nel 2012 il c.d. Decreto Monti aveva introdotto, nel testo dell'art. 139, una modifica che risultava esigere, ai fini del risarcimento, un riscontro strumentale (come radiografia o Tac) delle conseguenze dannose del colpo di frusta.

A fronte di alcune successive interpretazioni giudiziali ancora orientate nel senso di ritenere sufficiente l'esame visivo del medico, la l. 124 del 2017 (legge sulla concorrenza) ha operato un nuovo giro di vite contro i risarcimenti "facili" da micropermanenti.

Nello specifico, la citata legge introduceva l'attuale testo dell'art. 139 comma 2, seconda parte, che nega il risarcimento per quelle lesioni che non siano accertate con un esame strumentale o non siano oggettivamente riscontrabili a un esame visivo (ad es. cicatrici).

Sul punto, in ogni caso, la giurisprudenza di Cassazione risulta ancora oscillante: vedi, per approfondimenti, la nostra raccolta di articoli e sentenze sul colpo di frusta


Foto: 123rf.com
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