Per la Corte non sussiste l'omicidio colposo se, ipotizzate come realizzate le condotte dei sanitari, non è dimostrato che avrebbero evitato al di là di ogni ragionevole dubbio il decesso del paziente

di Lucia Izzo - Non sussiste il reato di omicidio colposo se, ipotizzata come realizzata la condotta omissiva dei sanitari, non sia possibile affermare con alta probabilità che tali contestate condotte avrebbero evitato, al di là di ogni ragionevole dubbio il decesso del paziente.

Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 2865/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso delle parti civili contro la sentenza che aveva assolto i sanitari dal reato di cui agli artt. 40, comma 2, e 589 c.p., per insussistenza del fatto.

Ricovero contro la volontà del paziente

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La vicenda riguarda un paziente deceduto per aver assunto dosi letali di un farmaco e che, dopo aver ripreso conoscenza in ospedale, aveva rifiutato sia il ricovero ospedaliero che di essere sottoposto ad altri trattamenti (gastrolusi).


Contro la sentenza che ha assolto i sanitari, ricorrono le parti civili secondo cui la capacità di intendere e di volere del paziente risultava alterata dall'assunzione del farmaco e dunque lo stesso non era in condizioni tali da comprendere di quali cure necessitasse.


Pertanto, al cospetto di un soggetto con discontrollo degli impulsi, il medico, consapevole della gravità e della cinetica dell'avvelenamento da farmaco e incerto sulla quantità assunta, non avrebbe dovuto tener conto della volontà espressa dal paziente e procedere a ricovero forzato per prestare le dovute cure in condizioni di degenza ospedaliera.

Nesso di causalità

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Gli Ermellini, rammentano i principi in materia di nesso causale, in particolare in tema di reato colposo omissivo improprio, con particolare riguardo alla materia della responsabilità professionale dell'esercente la professione sanitaria.


In tal caso, il nesso causale può essere ravvisato solo quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica (universale o statistica), si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento "hic et nunc", questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.


Non è, però, consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale. Il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica prossime alla certezza.

Oltre ogni ragionevole dubbio

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Nel caso di specie, sulla scorta del materiale probatorio acquisito e valutato, la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse prova certa del quantitativo di farmaco assunto e che il farmaco era già letale al momento degli interventi sanitari considerato, altresì, che tale farmaco viene assorbito rapidamente.


Pertanto, vanno condivise le conclusioni a cui sono pervenuti i periti del Tribunale che hanno affermato l'inutilità della gastrolusi rilevando che in letteratura viene mostrato infatti come la lavanda gastrica non sia routinariamente raccomandata dopo un'ora dall'assunzione del farmaco antipsicotico giacché la predetta terapia di urgenza non avrebbe prodotto alcun effetto benefico sia al momento dell'intervento domiciliare del primo sanitario sia al momento in cui il secondo aveva preso in cura il paziente in ospedale, prestandogli tutte le cure necessarie del caso.


In definitiva non è possibile affermare con alta probabilità che le contestate condotte omissive dei dottori, se ipotizzandosi come realizzate sulla base di un giudizio contro fattuale, avrebbero evitato, al di là di ogni ragionevole dubbio il decesso del paziente.


Risultano, inoltre, correttamente rispettati i principi posti dal nostro ordinamento, in primo luogo dall'art. 32 Cost., comma 2, a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, specificazione del più generale principio posto dall'art. 13 Cost., che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica, e dalla L. 833/1978, che esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente.

Scarica pdf Cass., IV pen., sent. 2865/2020

Foto: 123rf.com
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