Per i giudici comunitari l'Italia avrebbe dovuto assicurare che le amministrazioni rispettassero i termini di pagamento nelle transazioni commerciali con le imprese previsti dalla direttiva 2011/7/UE

di Lucia Izzo - Pubbliche amministrazioni italiane troppo ritardatarie nei pagamenti. Un comportamento che viola gli obblighi imposti dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Non controllando il rispetto di tali termini, l'Italia è di fatto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.


Lo ha chiarito la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'UE nella sentenza resa nella causa C-122/18 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso per inadempimento avanzato dalla Commissione Europea contro la Repubblica italiana a seguito delle molte denunce presentate da operatori economici e associazioni di operatori economici italiani.

Corte Ue: ritardi nei pagamenti PA

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In particolare, il nostro paese è finito nel mirino della Corte UE per i ritardi nei pagamenti, da parte delle pubbliche amministrazioni, relativi ai debiti commerciali contratti che hanno superato i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento.


La Commissione ritiene che tale condotta violi gli obblighi dettati dalla direttiva 2011/7/UE (in particolare dall'art. 4, paragrafi 3 e 4), relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.


Secondo l'Italia, invece, la citata direttiva imporrebbe agli Stati membri solo di garantire termini massimi di pagamento conformi alle predette disposizioni nonché di prevedere il diritto dei creditori, in caso di mancato rispetto di tali termini, a interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero. Invece, le medesime disposizioni non imporrebbero agli Stati membri di garantire l'effettiva osservanza, in qualsiasi circostanza, dei suddetti termini da parte delle loro pubbliche amministrazioni.

Rispetto effettivo dei termini di pagamento

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Una conclusione che non viene accolta dalla Grande Sezione. I magistrati della CGUE precisano, infatti, che l'obbligo imposto agli Stati membri dalla citata direttiva riguarda il rispetto effettivo, da parte delle loro pubbliche amministrazioni, dei termini di pagamento da essa previsti.

Risulta, si legge in sentenza, che le pubbliche amministrazioni, alle quali fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese, godano di flussi di entrate più certi, prevedibili e continui rispetto alle imprese, possano ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti rispetto a queste ultime e che, per raggiungere i loro obiettivi, dipendano meno delle imprese dall'instaurazione di relazioni commerciali stabili.

Per quanto riguarda le imprese, proseguono i giudici, i ritardi di pagamento da parte delle amministrazioni determinano costi ingiustificati e aggravano i loro problemi di liquidità, rendendo più complessa la loro gestione finanziaria. Ancora, tali ritardi nei pagamenti compromettono la loro competitività e redditività quando tali imprese debbano ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di detti ritardi nei pagamenti.

Obbligatorio rispettare i termini

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Stante tali considerazioni, relative all'elevato volume di transazioni commerciali in cui le pubbliche amministrazioni sono debitrici di imprese, nonché ai costi e alle difficoltà generate per queste ultime da ritardi di pagamento da parte della P.A., emerge che il legislatore dell'Unione abbia inteso imporre agli Stati membri obblighi rafforzati per quanto riguarda le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni.

L'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7, deve dunque essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di assicurare che dette amministrazioni effettuino, nel rispetto dei termini previsti da tali disposizioni, i pagamenti a titolo di corrispettivo delle transazioni commerciali con le imprese.

Le P.A. dovranno dunque assicurare il rispetto effettivo dei termini di pagamento. Il superamento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di tali termini di pagamento costituisce un inadempimento degli obblighi incombenti agli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

L'inadempimento dell'Italia

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Anche se l'Italia evidenzia che una serie di misure adottate dal 2013 hanno contribuito a una riduzione progressiva di tali ritardi di pagamento e che un inadempimento può essere constatato soltanto in presenza di una violazione grave, continuata e sistematica degli obblighi imposti dall'articolo 4 della direttiva 2011/7, si tratta di considerazione che non escludono che, alla scadenza dei termini concessi dall'UE, sussistesse un inadempimento degli obblighi unionali.

Pertanto, la circostanza, quand'anche accertata, che la situazione relativa ai ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali contemplate dalla direttiva 2011/7 sia in via di miglioramento non può ostare a che la Corte dichiari che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi predetti.

In conclusione, non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.

Scarica pdf CGUE, Causa C-122/18

Foto: 123rf.com
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