Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 16993/2006) hanno stabilito che l'accordo tra le parti per l'immediata impugnazione della sentenza in Cassazione (cd. ricorso per saltum) previsto dall'art. 360 c.p.c. "va ritenuto un negozio giuridico processuale, quanto meno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volontà dei dichiaranti, il cui effetto immediato è quello di rendere non appellabile la sentenza oggetto dell'accordo".
I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c. può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del Tribunale, soltanto se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; l'ultimo comma dello stesso art. 366 stabilisce poi da chi può essere concluso tale accordo ("dalle ... parti o dai loro difensori muniti di procura speciale") e le modalità con cui può essere manifestata la volontà ("mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso")".
Infine la Corte ha evidenziato che nel caso in cui tale accordo non venga concluso dalle parti direttamente o come stabilito dall'art. 366 c.p.c. (ovvero mediante l'intervento dei procuratori speciali), il relativo ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 30 dicembre 2000, F. P. esponeva: che aveva prestato servizio presso il Tribunale di Prato in qualità di ufficiale giudiziario; che in data 10 aprile 2000, a seguito di procedimento disciplinare, il Ministero di Grazia e Giustizia gli aveva inflitto la sanzione del licenziamento senza preavviso; che tale decisione era stata impugnata dinanzi al Collegio Penale di Disciplina, che aveva respinto il ricorso in data 22 settembre 2000; che il procedimento disciplinare era stato aperto a seguito della sentenza del Tribunale di Prato che lo aveva condannato a tre anni di reclusione per il reato di concussione; che tale sentenza era stata riformata in appello quanto alla pena, ridotta ad un anno e tre mesi, poiché era stata riconosciuta in suo favore l'attenuante del "fatto di speciale tenuità" di cui all'art. 323 bis c.p. nonché l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p.; che la Corte di cassazione, con sentenza 18 giugno 1999, aveva confermato la sentenza di appello.
Deduceva quindi, in primo luogo, che la sanzione irrogata era sproporzionata alla concreta entità dei fatti commessi, riconosciuti dal giudice penale "di speciale tenuità" e, in secondo luogo, che la decisione del Collegio Penale di Disciplina doveva ritenersi nulla poiché emanata da un organo abolito per effetto del d.lgs. n. 80 del 1998, che aveva istituito, al posto del predetto Collegio di disciplina, il Collegio di Conciliazione di cui al successivo art. 69 bis.
Chiedeva pertanto, in via principale, l'annullamento della sanzione disciplinare del licenziamento e, in via subordinata, l'annullamento della decisione del Collegio Penale di Disciplina.
Si costituiva il Ministero di Grazia e Giustizia, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. L'adito tribunale con sentenza del 4 ottobre 2002 rigettava il ricorso.
2. Avverso questa pronuncia il P. ricorre per cassazione con cinque motivi, di cui il quarto attinente alla giurisdizione; talché il ricorso veniva assegnato alle Sezioni Unite di questa Corte. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Con il primo il ricorrente denuncia il vizio della sentenza impugnata non avendo il Tribunale tenuto conto della nullità della decisione del Collegio Arbitrale, atteso che l'art. 28 d.lgs. n. 80 del 1998 (sostitutivo dell'art. 59 bis, 2° co., d.lgs. n. 29 del 1993) ha attribuito l'impugnativa delle sanzioni disciplinari avanti al Collegio di Conciliazione a partire dall'entrata in vigore del primo c.c.n.l. successivo all'entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 80 del 1998.
Il ricorrente poi denuncia la violazione e falsa applicazione per violazione del principio -vigente non solo in sede penale, ma anche in quella disciplinare - di proporzionalità e gradualità della sanzione per l'asserita impossibilità di qualificare in sede disciplinare come grave un illecito valutato "di particolare tenuità" dal giudice penale, assumendo che la sanzione del licenziamento senza preavviso non sarebbe stata "... in alcun modo graduata alla tenuità del fatto accertato in sede penale...".
Inoltre il ricorrente, con il terzo motivo, deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non avendo il primo giudice motivato su un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente, vale a dire l'asserita nullità della decisione del Collegio Arbitrale di Disciplina.
Il ricorrente poi, con il quarto motivo, allega la violazione del principio di riparto della giurisdizione. Richiama l'art. 45,17° co., d.lgs. n. 80 del 1998 che sancisce la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie su questioni inerenti al rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno 1998, devolvendo al giudice ordinario quelle successive a tale data; nella specie la controversia inerisce a contestazioni precedenti al 30 giugni 1998 atteso che il dipendente, pur se licenziato il 10 aprile 2000, già nel 1993 era stato sospeso dal servizio. Infine il ricorrente denuncia ulteriormente la violazione dell'art. 59, 7° co., del d.lgs. n. 29 del 1993 per non avere il Collegio Arbitrale di Disciplina emesso la propria decisione entro il termine di novanta giorni previsto da tale disposizione.
2. Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso una pronuncia di primo grado senza un valido accordo delle parti per il ricorso c.d. per saltum (Cass. 22 aprile 2004 n. 7707; Cass. 29 aprile 1998 n. 4397). Deve infatti considerarsi che la sentenza del tribunale di Roma, come emerge inequivocabilmente dal suo dispositivo e dal suo contenuto motivazionale, prescinde del tutto dalla pronuncia del Collegio arbitrale talché la decisione adottata non può affatto considerarsi emessa a seguito di impugnativa del lodo. Il tribunale infatti -interpretando la domanda proposta dal ricorrente - ha esaminato le censure che quest'ultimo ha mosso avverso il provvedimento di licenziamento entrando nel merito della questione della proporzionalità, o meno, della misura disciplinare espulsiva adottata dal datore di lavoro. Il medesimo tribunale poi, proprio in ragione dell'adottata pronuncia nel merito della legittimità del licenziamento, ha anche dichiarato inammissibili le censure del ricorrente mosse avverso il lodo, sulle quali quindi non si è pronunciato.
Pertanto, a torto o a ragione, il tribunale ha deciso nel merito della (ritenuta) legittimità del licenziamento disciplinare come ordinario giudice di primo grado e non già come giudice dell'impugnazione del lodo.
Orbene, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c. può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del Tribunale, soltanto se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; l'ultimo comma dello stesso art. 366 stabilisce poi da chi può essere concluso tale accordo ("dalle ... parti o dai loro difensori muniti di procura speciale") e le modalità con cui può essere manifestata la volontà ("mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso").
In proposito questa Corte (Cass. 29 aprile 1998 n. 4397) ha già avuto modo di affermare che va condivisa l'opinione espressa in dottrina e giurisprudenza sulla natura e sulla portata dell'accordo tra le parti previsto dall'art. 360 c.p.c, secondo cui esso va ritenuto un negozio giuridico processuale, quanto meno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volontà dei dichiaranti, il cui effetto immediato è quello di rendere non appellabile la sentenza oggetto dell'accordo.
La terminologia utilizzata dal legislatore e la natura del patto comportano in primo luogo che ad esso partecipino le parti di persona, non essendo cioè sufficiente che l'accordo intervenga tra i rispettivi procuratori ad litem; tale conclusione trova conferma nella disposizione citata di cui all'art. 366 c.p.c, secondo cui l'accordo in questione deve risultare - come già rilevato - mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso. Del resto, la previsione di una manifestazione negoziale che sia immediatamente ricollegabile alle parti del processo appare coerente con l'importanza del ricorso per saltum, che si concreta nella rinunzia ad un grado della giurisdizione di merito, che è definitiva non potendosi più proporre le censure tipiche del giudizio d'appello (efficacia interruttiva di determinati atti, valutazione della prova, carenze istruttorie) ma solo quelle di violazione o falsa applicazione di legge.
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 100,00 (cento) per esborsi ed in euro 3.000,00 (tremila) per onorario d'avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 16 marzo 2006.
Il Consigliere Estensore Giovanni Amoroso.
Il Presidente Vincenzo Carbone.
IL CANCELLIERE C1 Giovanni Gianbattista.
Depositata in Cancelleria oggi, 6 luglio 2006.
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 26 luglio 2006, n. 16993SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 30 dicembre 2000, F. P. esponeva: che aveva prestato servizio presso il Tribunale di Prato in qualità di ufficiale giudiziario; che in data 10 aprile 2000, a seguito di procedimento disciplinare, il Ministero di Grazia e Giustizia gli aveva inflitto la sanzione del licenziamento senza preavviso; che tale decisione era stata impugnata dinanzi al Collegio Penale di Disciplina, che aveva respinto il ricorso in data 22 settembre 2000; che il procedimento disciplinare era stato aperto a seguito della sentenza del Tribunale di Prato che lo aveva condannato a tre anni di reclusione per il reato di concussione; che tale sentenza era stata riformata in appello quanto alla pena, ridotta ad un anno e tre mesi, poiché era stata riconosciuta in suo favore l'attenuante del "fatto di speciale tenuità" di cui all'art. 323 bis c.p. nonché l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p.; che la Corte di cassazione, con sentenza 18 giugno 1999, aveva confermato la sentenza di appello.
Deduceva quindi, in primo luogo, che la sanzione irrogata era sproporzionata alla concreta entità dei fatti commessi, riconosciuti dal giudice penale "di speciale tenuità" e, in secondo luogo, che la decisione del Collegio Penale di Disciplina doveva ritenersi nulla poiché emanata da un organo abolito per effetto del d.lgs. n. 80 del 1998, che aveva istituito, al posto del predetto Collegio di disciplina, il Collegio di Conciliazione di cui al successivo art. 69 bis.
Chiedeva pertanto, in via principale, l'annullamento della sanzione disciplinare del licenziamento e, in via subordinata, l'annullamento della decisione del Collegio Penale di Disciplina.
Si costituiva il Ministero di Grazia e Giustizia, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. L'adito tribunale con sentenza del 4 ottobre 2002 rigettava il ricorso.
2. Avverso questa pronuncia il P. ricorre per cassazione con cinque motivi, di cui il quarto attinente alla giurisdizione; talché il ricorso veniva assegnato alle Sezioni Unite di questa Corte. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Con il primo il ricorrente denuncia il vizio della sentenza impugnata non avendo il Tribunale tenuto conto della nullità della decisione del Collegio Arbitrale, atteso che l'art. 28 d.lgs. n. 80 del 1998 (sostitutivo dell'art. 59 bis, 2° co., d.lgs. n. 29 del 1993) ha attribuito l'impugnativa delle sanzioni disciplinari avanti al Collegio di Conciliazione a partire dall'entrata in vigore del primo c.c.n.l. successivo all'entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 80 del 1998.
Il ricorrente poi denuncia la violazione e falsa applicazione per violazione del principio -vigente non solo in sede penale, ma anche in quella disciplinare - di proporzionalità e gradualità della sanzione per l'asserita impossibilità di qualificare in sede disciplinare come grave un illecito valutato "di particolare tenuità" dal giudice penale, assumendo che la sanzione del licenziamento senza preavviso non sarebbe stata "... in alcun modo graduata alla tenuità del fatto accertato in sede penale...".
Inoltre il ricorrente, con il terzo motivo, deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non avendo il primo giudice motivato su un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente, vale a dire l'asserita nullità della decisione del Collegio Arbitrale di Disciplina.
Il ricorrente poi, con il quarto motivo, allega la violazione del principio di riparto della giurisdizione. Richiama l'art. 45,17° co., d.lgs. n. 80 del 1998 che sancisce la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie su questioni inerenti al rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno 1998, devolvendo al giudice ordinario quelle successive a tale data; nella specie la controversia inerisce a contestazioni precedenti al 30 giugni 1998 atteso che il dipendente, pur se licenziato il 10 aprile 2000, già nel 1993 era stato sospeso dal servizio. Infine il ricorrente denuncia ulteriormente la violazione dell'art. 59, 7° co., del d.lgs. n. 29 del 1993 per non avere il Collegio Arbitrale di Disciplina emesso la propria decisione entro il termine di novanta giorni previsto da tale disposizione.
2. Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso una pronuncia di primo grado senza un valido accordo delle parti per il ricorso c.d. per saltum (Cass. 22 aprile 2004 n. 7707; Cass. 29 aprile 1998 n. 4397). Deve infatti considerarsi che la sentenza del tribunale di Roma, come emerge inequivocabilmente dal suo dispositivo e dal suo contenuto motivazionale, prescinde del tutto dalla pronuncia del Collegio arbitrale talché la decisione adottata non può affatto considerarsi emessa a seguito di impugnativa del lodo. Il tribunale infatti -interpretando la domanda proposta dal ricorrente - ha esaminato le censure che quest'ultimo ha mosso avverso il provvedimento di licenziamento entrando nel merito della questione della proporzionalità, o meno, della misura disciplinare espulsiva adottata dal datore di lavoro. Il medesimo tribunale poi, proprio in ragione dell'adottata pronuncia nel merito della legittimità del licenziamento, ha anche dichiarato inammissibili le censure del ricorrente mosse avverso il lodo, sulle quali quindi non si è pronunciato.
Pertanto, a torto o a ragione, il tribunale ha deciso nel merito della (ritenuta) legittimità del licenziamento disciplinare come ordinario giudice di primo grado e non già come giudice dell'impugnazione del lodo.
Orbene, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c. può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del Tribunale, soltanto se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; l'ultimo comma dello stesso art. 366 stabilisce poi da chi può essere concluso tale accordo ("dalle ... parti o dai loro difensori muniti di procura speciale") e le modalità con cui può essere manifestata la volontà ("mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso").
In proposito questa Corte (Cass. 29 aprile 1998 n. 4397) ha già avuto modo di affermare che va condivisa l'opinione espressa in dottrina e giurisprudenza sulla natura e sulla portata dell'accordo tra le parti previsto dall'art. 360 c.p.c, secondo cui esso va ritenuto un negozio giuridico processuale, quanto meno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volontà dei dichiaranti, il cui effetto immediato è quello di rendere non appellabile la sentenza oggetto dell'accordo.
La terminologia utilizzata dal legislatore e la natura del patto comportano in primo luogo che ad esso partecipino le parti di persona, non essendo cioè sufficiente che l'accordo intervenga tra i rispettivi procuratori ad litem; tale conclusione trova conferma nella disposizione citata di cui all'art. 366 c.p.c, secondo cui l'accordo in questione deve risultare - come già rilevato - mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso. Del resto, la previsione di una manifestazione negoziale che sia immediatamente ricollegabile alle parti del processo appare coerente con l'importanza del ricorso per saltum, che si concreta nella rinunzia ad un grado della giurisdizione di merito, che è definitiva non potendosi più proporre le censure tipiche del giudizio d'appello (efficacia interruttiva di determinati atti, valutazione della prova, carenze istruttorie) ma solo quelle di violazione o falsa applicazione di legge.
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 100,00 (cento) per esborsi ed in euro 3.000,00 (tremila) per onorario d'avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 16 marzo 2006.
Il Consigliere Estensore Giovanni Amoroso.
Il Presidente Vincenzo Carbone.
IL CANCELLIERE C1 Giovanni Gianbattista.
Depositata in Cancelleria oggi, 6 luglio 2006.





