Risponde penalmente il medico che, di fronte alla volontà di una paziente di avere un bambino, non accerta l'immunità della donna alla rosolia

di Valeria Zeppilli - Il medico che non prescrive alla paziente l'indagine diagnostica tesa a verificare l'immunità alla rosolia agisce con negligenza, se è consapevole che la donna, in età fertile, è desiderosa di una gravidanza. Egli, pertanto, deve essere ritenuto responsabile se la paziente, una volta rimasta incinta, si ammala e abortisce per il rischio di malformazioni del feto.

Il medico deve prescrivere i test ordinari

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La sentenza numero 51479/2019 della Corte di cassazione, qui sotto allegata, ha infatti confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso che una simile omissione potesse rientrare nel concetto di colpa lieve.

La verifica degli accertamenti già eseguiti dalla paziente che intende procreare e la prescrizione di quelli mancanti in tempi utili per prevenire rischi specifici, infatti, rientrano tra i compiti del medico che, se non espletati, determinano una violazione di regole di diligenza inescusabili, riconducibili al concetto di negligenza.

L'immunità alla rosolia è un test ordinario

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Il test immunologico teso a verificare la possibilità di contrarre o meno la rosolia, dinanzi al desiderio esplicito di una donna di avere un figlio, è un esame ordinario che, se non prescritto, non può dare luogo solo a colpa lieve.

A prescindere dai tempi in cui la paziente darà poi concreta attuazione alla sua volontà, il medico non può evitare di prescrivere tale test. Esclusa l'imperizia, per insussistenza di protocolli specifici, per i giudici non può che trattarsi di negligenza.

Distinzione tra colpa lieve e colpa grave nella responsabilità medica

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Affrontando la questione, la Cassazione ha avuto modo di ricordare quali sono i parametri valutativi della condotta dell'agente che permettono di distinguere la colpa lieve dalla colpa grave.

In particolare, occorre valutare:

  • la misura della divergenza tra la condotta tenuta e la condotta attesa
  • la misura del rimprovero personale, sulla base delle condizioni specifiche dell'agente
  • la motivazione della condotta
  • la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa.

Scarica pdf sentenza Cassazione numero 51479/2019
Valeria Zeppilli

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