Il Tar del Lazio nega l'accesso al fascicolo elettronico al nuovo difensore di una Srl, perché atti e documenti devono essere acquisiti dai precedenti avvocati

di Annamaria Villafrate - Il Tar del Lazio con l'ordinanza n. 12567/2019 (sotto allegata) nega l'accesso al fascicolo elettronico al nuovo difensore di una srl, che intende agire in sede di gravame nei confronti del Comune di Fiumicino, perché gli atti e i documenti necessari a improntare la difesa possono essere acquisiti dai precedenti difensori, obbligati in questo senso dal punto di vista giuridico e deontologico.

Rigetto istanza riduzione canoni

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Una Srl presenta istanza al Tar di annullamento di due determinazioni del Comune di Fiumicino con cui l'ente ha deciso per il rigetto dell'istanza di riduzione dei canoni demaniali marittimi e la decadenza della concessione demaniale intestata alla stessa. La Sezione adita del Tar però rigetta il ricorso della società.

L'istanza di accesso agli atti e ai documenti

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A questo punto la srl, che manifesta l'intenzione di opporsi al rigetto attraverso il gravame, chiede di poter visionare gli atti e i documenti perché il nuovo avvocato non faceva parte del collegio difensivo che l'aveva difesa e rappresentata nel primo grado di giudizio. La presa visione del fascicolo infatti si rende necessaria per consentire al nuovo difensore la predisposizione della sua attività difensiva.

Accesso al fascicolo per precedente difensore

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Il Tar del Lazio, sez. II, senza dilungarsi troppo nella motivazione, rigetta la richiesta di accesso al fascicolo telematico "perchè gli atti e i documenti richiesti ben possono essere acquisiti dai precedenti difensori che hanno in tal senso obbligo giuridico e deontologico."

Scarica pdf Tar Lazio n. 12567-2019

Foto: 123rf.com
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