In caso di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere della prova che vi è stata una violazione del codice della strada grava sull'amministrazione

di Valeria Zeppilli - Il Giudice di Pace di Taranto, con la sentenza numero 3155/2019 qui sotto allegata, è tornato sull'argomento della ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi di opposizione contro le ordinanze ingiunzioni relative a violazioni del codice della strada.

L'amministrazione deve provare che la multa è legittima

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In particolare, in tale pronuncia si è ribadito che è l'amministrazione che ha emesso il provvedimento a dover dimostrare che vi è stata una violazione del codice della strada e i fatti che integrano la responsabilità dell'automobilista sanzionato. Se la prova non è fornita o è insufficiente, l'eventuale opposizione deve essere accolta.

Ordine di esibizione atipico

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Dal punto di vista processuale, se l'automobilista deposita il proprio ricorso tempestivamente, il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti e ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento opposto di depositare una copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento e alla contestazione o alla notificazione della violazione nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.

Si tratta, come rileva il Giudice di Pace, "di un ordine di esibizione alla parte del tutto atipico, in quanto obbligatorio e ad iniziativa di ufficio anziché a istanza di parte".

La vicenda

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Nel caso di specie l'autorità, nonostante quanto sopra visto in materia di onere della prova e nonostante avesse ricevuto il predetto ordine di esibizione, non aveva compiutamente dimostrato l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito contestato, ovverosia la violazione dell'articolo 142, comma 8, del codice della strada rilevata con apparecchiatura Photored.

Per tale ragione, l'automobilista ha avuto la meglio e non dovrà pagare nessuna sanzione: la sua opposizione è stata accolta nel merito.

Merito che, nel dettaglio, riguardava l'inosservanza, in un Comune che conta meno di 10mila abitanti, del combinato disposto degli articoli 2, comma 7, e 12, comma 1, lettera e), del codice della strada, che chiarisce che nei piccoli centri la polizia locale non può svolgere compiti di polizia stradale su una strada che, pur attraversando il centro abitato, non può ritenersi comunale.

Si ringrazia l'Arch. Armando Palma per la cortese segnalazione

Scarica pdf sentenza GdP Taranto numero 3155/2019
Valeria Zeppilli

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