Per il Tribunale di Verona il titolo è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo. Il SdI genera documenti informatici genuini e immodificabili

di Lucia Izzo - La fattura elettronica prodotta in giudizio è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché tale documento deve ritenersi prova scritta equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Sistema di Interscambio, infatti, genera documenti informativi genuini e immodificabili, come si desume dalla normativa prevista dal CAD e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sul tema. Un visione che lascia intuire come ormai sia superfluo l'estratto autentico delle scritture contabili.

Lo ha previsto il Tribunale di Verona (giudice Massimo Vaccari) in un recente decreto provvisoriamente esecutivo pubblicato dalla sezione civile.

Il giudicante, ritenendo idonea l'e-fattura a far ottenere il provvedimento monitorio alla parte richiedente, ha concesso il decreto ingiuntivo ritenendo certo, liquido ed esigibile il credito di oltre 2.400 euro, per la prestazioni di servizi, vantato dall'agenzia di lavoro che aveva depositato la fattura elettronica.


Decreto ingiuntivo ed estratti delle scritture contabili

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In materia di prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.c., per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono ritenute prove scritte idonee anche gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Tale disciplina va coniugata con l'introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica intervenuti a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno risvolti sul procedimento monitorio, in particolare sulla eventuale necessità di allegare al ricorso introduttivo il suddetto estratto notarile autentico delle scritture contabili normalmente richiesto in caso di crediti emergenti da fatture cartacee.

Struttura della fattura elettronica

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I motivi della decisione sono strettamente correlati a quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate nel provvedimento n. 89757/2018 relativamente alla struttura della fattura elettronica: questa viene descritta come un file in formato XML, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Qualora il file della fattura sia firmato elettronicamente, il Sistema di Interscambio che gestisce le procedure telematiche effettua un controllo sulla validità del certificato di firma e, in caso tale verifica dia esito negativo, il file viene scartato e viene inviata la cd. ricevuta di scarto.

Il SdI non genera semplici "copie informatiche di documenti informatici", bensì documenti informatici autentici e immodificabili da qualificarsi come "duplicati informatici", assolutamente indistinguibili dai loro originali e che possono essere scaricati da "fonte/terzo qualificato" come l'Agenzia delle Entrate.

Il duplicato informatico è definito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005), all'art. 1, comma 1, lett. l) quinquies, come il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

Fatture elettroniche ed esonero dall'obbligo di annotazione nei registri

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Ancora, premesse tali caratteristiche, deve evidenziarsi come i soggetti obbligati a emettere l'e-fattura in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio (cfr. art. 1, comma 3-ter, d.Lgs. 127/2015) sono sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del decreto 633/72, ovvero quelli delle fatture e degli acquisti previsti dal decreto Iva.

In pratica, per gli operatori economici tenuti a emettere soltanto fatture elettroniche tramite il SdI, sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri e, consequenzialmente, gli obblighi previsti dall'art. 634 comma 2, del codice di procedura civile.

Pertanto, si ritiene illogico, non solo, imporre all'impresa la tenuta di scritture contabili che la stessa non è più obbligata a utilizzare, ma anche esigerne un estratto per consentirle di ottenere un decreto ingiuntivo.

Leggi anche:

- La fatturazione elettronica

- Il decreto ingiuntivo


Foto: 123rf.com
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