La class action (azione di classe), disciplinata fino a qualche anno fa dal Codice del Consumo, è disciplinata oggi, dopo la riforma del 2019, dagli artt. 840 bis-840 sexiesdecies del Codice di procedura civile

La class action in Italia

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Con il termine inglese "class action" si intende un'azione legale collettiva promossa da uno o più soggetti, appartenenti ad una determinata categoria, per ottenere il riconoscimento di un diritto comune con effetti ultronei per tutti gli appartenenti alla categoria.

Fino a qualche anno fa, in Italia, l'azione collettiva era regolata dall'articolo 140-bis, commi 1-15, del Codice del Consumo, introdotto nel nostro ordinamento dalla l. 244/2007 e successive modificazioni. Parte attiva dell'azione di classe, in base a questa legge, era quindi esclusivamente il consumatore avverso comportamenti scorretti e anticoncorrenziali delle imprese.

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La class action contenuta nel Codice del Consumo

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L'art. 140 bis del Codice del Consumo sanciva che i diritti individuali omogenei e gli interessi collettivi dei consumatori fossero tutelabili anche attraverso l'azione di classe e a tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni di consumatori o comitati, poteva agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
Oggetto dell'azione di classe era l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori nell'ambito di rapporti giuridici relativi:

1) a diritti contrattuali di una pluralità di soggetti nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, compresi i contratti stipulati mediante moduli e formulari ex art. 1341 e 1342 c.c.;

2) a diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un effettivo e diretto rapporto contrattuali;

3) al pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette e da comportamenti anticoncorrenziali.

Gli utenti consumatori potevano dunque, in alternativa all'ordinaria procedura giudiziaria, esperibile individualmente, far valere con un'unica azione e in un unico giudizio le loro pretese individuali di tipo risarcitorio e/o restitutorio - a contenuto omogeneo. La condizione era un'unica condotta illecita che richiedeva, per la loro valutazione, la risoluzione della medesima questione -di fatto e/o di diritto- di rilevanza collettiva.

Legittimazione attiva

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La legittimazione attiva all'azione di classe spettava al singolo consumatore persona fisica appartenente ad una determinata classe/categoria.

Il consumatore che intendeva avviare un'azione di classe poteva farlo direttamente[2], ottenendo successivamente l'adesione di altri utenti oppure poteva dare mandato a un'associazione di consumatori.

Le associazioni di consumatori e i comitati indicati nel comma 1 e 2 dell'art 140bis, erano le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale [3] che, a mente dell'art. 139, CdC, erano legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, previo conferimento di apposito mandato ad agire da parte di quest'ultimi.

Nella prassi la possibilità che il consumatore delegasse un'associazione di consumatori prevaleva in quanto il singolo consumatore generalmente non disponeva di quella organizzazione e di quei mezzi normalmente necessari per gestire un'azione di classe e preferiva affidarsi a un'associazione competente.

È bene precisare tuttavia che tali associazioni non erano né un rappresentante né un legittimato straordinario rispetto ai diritti individuali dei singoli consumatori che si assumevano essere stati lesi da un comportamento del professionista.

Tali associazioni erano semplicemente portatori dell'interesse collettivo della categoria dei consumatori.

L'adesione del consumatore comportava rinuncia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo.

Procedura dell'azione collettiva

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La domanda andava presentata con atto di citazione al tribunale del luogo in cui aveva sede l'impresa; il Tribunale decideva in composizione collegiale. La medesima domanda andava notificata anche all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale adito, il quale poteva intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

All'esito della prima udienza fissata dal Tribunale, quest'ultimo decideva con ordinanza sull'ammissibilità della domanda. La domanda veniva dichiarata inammissibile quando:

  • era manifestamente infondata;
  • sussisteva un conflitto d'interessi;
  • non vi era omogeneità dei diritti individuali tutelabili;
  • il proponente non appariva in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

L'ordinanza che decideva sull'ammissibilità era reclamabile davanti alla Corte di Appello entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore[4].

Con l'ordinanza con cui ammetteva l'azione il Tribunale definiva i diritti individuali oggetto della lite e quindi i criteri di ammissione o esclusione dall'azione. Disponeva inoltre che ne fosse data opportuna pubblicità a cura dell'attore e fissava il termine entro cui le adesioni dovevano essere presentate.L'esecuzione della pubblicità rappresentava condizione di procedibilità della domanda.

Il Tribunale fissava inoltre un termine perentorio di centoventi giorni-decorrente dalla scadenza del termine per l'esecuzione della pubblicità- entro il quale gli atti di adesione venivano comunicati alla cancelleria anche per il tramite dell'attore.

Copia dell'ordinanza veniva trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne curava ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

Con la medesima ordinanza di ammissione il Tribunale determinava altresì il corso della procedura "assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo".

Se al termine della procedura la domanda veniva accolta il Giudice pronunciava una sentenza di condanna con cui liquidava le somme dovute ai consumatori e agli utenti oppure in cui fissava i criteri per la loro liquidazione. In questo secondo caso, il Giudice fissava un ulteriore termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale le parti dovevano raggiungere un accordo sul calcolo dell'importo dovuto. In mancanza di accordo, la liquidazione veniva fatta dal Giudice.

Dopo centottanta giorni, la sentenza di accoglimento diventata esecutiva: se l'impresa non provvedeva al pagamento, si poteva procedere con l'esecuzione forzata.

La sentenza che definiva il giudizio faceva stato anche nei confronti degli aderenti, fatta salva la possibilità per i soggetti che non avevano aderito di procedere con un'azione individuale.

La riforma della Class action: la legge n. 31/2019

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A seguito delle modifiche normative introdotte dalla L. 12.4.2019, n. 31, l'istituto della Class Action non è più regolato dal Codice del consumo [1], ma ha trovato collocazione nel Codice di procedura civile nel quale è stato introdotto, alla fine del Libro IV, un apposito Titolo (VIII-bis/artt. 840 bis, 840 sexiesdecies) dedicato ai procedimenti collettivi.

La nuova disciplina è in vigore dal 19 maggio 2021, ma nel periodo transitorio ha continuato a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 140bis del Codice del consumo. Il tutto per consentire al Ministero della Giustizia di predisporre le modifiche dei sistemi informativi necessari al compimento delle attività processuali con modalità telematiche.

Con l'entrata in vigore della riforma gli art. 139, 140 e 140 bis del Codice del Consumo sono stati abrogati.

I punti della riforma

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Le novità più rilevanti della riforma riguardano:

Legittimazione ad agire

Il legislatore ha voluto estendere il campo di applicazione della class action, ampliando le categorie di soggetti che possono utilizzare tale istituto e le situazioni giuridiche che possono essere oggetto di tutela. Non più solo i consumatori, ma qualsiasi categoria di soggetti i cui "diritti omogenei individuali" siano stati lesi.

Può agire qualsiasi componente della classe, anche autonomamente, oppure "un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obbiettivi statutari comprendano la tutela" dei diritti individuali lesi, purché, tuttavia, "iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia".

Elenco che ha trovato la sua regolamentazione nel decreto del Ministero della Giustizia n. 27 del 17 febbraio 2022, in vigore dal 27 aprile 2022 (sotto allegato).

La nuova normativa consente dunque ad organizzazioni e/o associazioni di stare in giudizio in modo autonomo e non come mero rappresentate del soggetto appartenente alla categoria interessata.

L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Viene meno pertanto la necessità che tra soggetto e impresa sussista un rapporto contrattuale specifico.

Forma e ammissibilità della domanda

Diversamente dalla disciplina contenuta nel CdC, la domanda si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.

Il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

La pubblicazione del ricorso introduttivo ha lo scopo non solo di diffondere la conoscenza della procedura ed invogliare potenziali aderenti ma di rendere inammissibili nuove azioni di classe sui diritti nascenti dai medesimi fatti.

Il procedimento è regolato secondo il rito sommario di cognizione ed e' definito con sentenza resa nel termine di 30 giorni successivi alla discussione orale della causa.

Entro trenta giorni dalla prima udienza il Tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità o meno della domanda: con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe il tribunale fissa un termine perentorio-non inferiore a sessanta e non superiore a centocinquanta giorni- per l'adesione all'azione da parte di soggetti portatori di diritti individuali omogenei.

Il termine suddetto rappresenta la prima finestra temporale utile per consente ai soggetti i cui diritti individuali omogenei siano stati lesi di aderire alla procedura.

Il soggetto aderente non diviene parte del procedimento ma ha comunque diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni da parte della cancelleria.

Il filtro dell'ammissibilità dell'azione di classe rappresenta il primo grado del giudizio; la seconda fase e' dedicata alla trattazione ed istruzione relative all'accertamento della responsabilità del convenuto e del diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento del danno.

Il Tribunale, in particolare, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.

Se è disposta una consulenza tecnica, l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso al c.t.u. sono posti a carico della parte resistente, salvo che sussistano specifici motivi.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Su istanza motivata del ricorrente, il giudice può ordinare che il resistente esibisca prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.

Alla parte che senza giustificato motivo non rispetta l'ordine di esibizione del giudice o non adempie o distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice applica una sanzione amministrativa e può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.

Sentenza di accoglimento

La terza fase del procedimento si apre con la pronuncia della sentenza di accoglimento e con la possibilità, per chi ancora non l'abbia presentata, di aderire all'azione di classe.

Con la sentenza di accoglimento dell'azione di classe, il Tribunale:

  • provvede sulle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco ministeriale;
  • accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;
  • definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei, specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei;
  • stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei;
  • dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio - da sessanta a centocinquanta giorni - per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei, nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno già aderito[5];
  • nomina il giudice delegato per la procedura di adesione (nuova figura, non prevista nella disciplina attuale);
  • nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare (anch'essa figura nuova, non contemplata nella disciplina attuale del CdC); il rappresentante comune degli aderenti è espressamente qualificato pubblico ufficiale;
  • determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle spese o dell'eventuale integrazione rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed e' rilevabile d'ufficio.

Procedura di adesione

La novità più rilevante della riforma risiede nella previsione di un secondo momento procedurale che consente l'adesione dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei all'azione di classe secondo modalità specifiche.

L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda -da presentare su modello apposito approvato con decreto ministeriale- nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici. La domanda, che a pena di inammissibilità deve contenere una serie di elementi, produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.

I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.

Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza del termine concesso per l'adesione, al resistente è consentito depositare una memoria contenente le sue difese, nella quale prende posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda. I fatti dedotti dagli aderenti e non specificamente contestati dal resistente si considerano ammessi.

Il rappresentante comune degli aderenti predispone e comunica agli aderenti e al resistente il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti; il resistente e gli aderenti possono entro trenta giorni, depositare osservazioni scritte e documenti integrativi (nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale); il rappresentante comune apporta quindi le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, il giudice delegato condanna con decreto motivato il resistente a pagare le somme o le cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo.

A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso determinato con apposito decreto del Ministro della giustizia.

Contro il decreto può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale, da presentare entro 30 giorni. Sul ricorso decide il tribunale in composizione collegiale (del collegio non può far parte il giudice delegato).

Una disciplina dettagliata è dedicata alle ipotesi dell'adempimento spontaneo al decreto da parte del debitore e all'esecuzione forzata collettiva.

Soddisfacimento del diritto degli aderenti e chiusura del procedimento: gli accordi di natura transattiva

La nuova disciplina contempla possibili alternative per la chiusura della procedura e per il soddisfacimento dei diritti degli aderenti: il pagamento spontaneo del convenuto, ex art. 840duodecies; l'esecuzione forzata collettiva, ex art. 840terdecies e gli accordi di natura transattiva o conciliativa ad opera del Tribunale prima della pronuncia della sentenza oppure dopo la pronuncia della sentenza con accordo concluso tra il rappresentante comune degli aderenti e il convenuto, ex art. 840quaterdecies.

In tale ultimo caso, il Tribunale formula, ove possibile, e fino alla discussione orale della causa, una proposta transattiva o conciliativa, tenuto conto del valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto.

La proposta e' comunicata a ciascun aderente -secondo modalità telematiche specifiche- che può dichiarare di voler accedere all'accordo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato.

Dopo la sentenza di accoglimento dell'azione di classe, anche il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può predisporre uno schema di accordo di natura transattiva in accordo con il convenuto ed entro 15 giorni dalla comunicazione (secondo specifiche modalità telematiche) ciascun aderente può presentare le proprie motivate contestazioni. Nei successivi trenta giorni, il giudice delegato può autorizzare il rappresentante a stipulare l'accordo transattivo.

Gli aderenti che abbiano sollevato contestazioni potranno, a questo punto, nei successivi 15 giorni, privare il rappresentante comune del potere di concludere per loro la transazione.

L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Quando non e' possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, il giudice delegato dichiara chiusa la procedura di adesione con decreto motivato, reclamabile ex art. 840undecies.

Gli aderenti riacquisteranno in tale ultimo caso "il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi" e potranno procedere con esecuzioni forzate individuali.

Avv. Sara Giuggioli

Avvocato e Mediatore di DPL MEDIAZIONE

(www.dplmediazione.it)

[1] D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

[2] Il consumatore o utente che intende avvalersi della tutela aderiscono all'azione di classe senza ministero del difensore anche tramite posta elettronica certificata o fax; l'atto di adesione contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con al relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria.

[3] Cfr. Art. 137 Codice del Consumo

[4] Cfr. Art. 140bis, comma 7 e 8, CdC

[5] Ciascun aderente pertanto, precoce o tardivo, dovrà dimostrare la titolarità del proprio diritto

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