Quando si parla di illeciti endofamiliari, i rimedi civilistici nelle situazioni di conflitto tra coniugi e tra genitori e il potere discrezionale del giudice e figli
Avv. Laura Secchi - La locuzione "illecito endofamiliare" si riferisce a tutte quelle violazioni che sorgono all'interno del nucleo familiare; tali violazioni possono svilupparsi sia nei rapporti tra i coniugi, sia tra genitori e figli.

Illecito endofamiliare nei rapporti tra coniugi

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Per quanto riguarda i rapporti tra i coniugi anche la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio può comportare un illecito: si pensi alla violazione dell'obbligo di fedeltà che comporta, in caso di accertamento, il risarcimento del danno a carico del coniuge che l'abbia violato ex art. 2043 c.c.

Nel caso di specie, fonte di risarcimento non è l'inadempimento al dovere coniugale in senso proprio, ma piuttosto la lesione di un bene costituzionalmente protetto, per aver provocato, quel comportamento, una lesione alla dignità del coniuge.

Illecito endofamiliare nei rapporti tra genitori e figli

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Nei rapporti tra genitori e figli l'illecito endofamiliare si configura quando vengono violati i principi enunciati dall'art. 315 bis del c.c.; si parla dunque del diritto del figlio ad essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente. In questo caso ciò che viene tutelato è il minore che ha diritto di crescere in un ambiente familiare idoneo e in cui possa sviluppare la propria personalità.

Nei procedimenti di separazione e divorzio, e in quelli de potestate, i figli divengono parti attive del giudizio in quanto subiscono la divisione della famiglia. In tali procedimenti vi è l'esigenza di tutelare i figli minori anche attraverso l'introduzione di sanzioni nei confronti del genitore che disattende i provvedimenti imposti dal Tribunale. Sovente, invero, vengono disattesi sia i provvedimenti che disciplinano il diritto di visita oltre che quelli a contenuto patrimoniale. In questi casi la tutela si estende al concetto di bigenitorialità, fondamento dell'affido condiviso, che fa emergere il concetto di privazione genitoriale.

Le sanzioni

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Il legislatore, con la L. 54/2006 ha introdotto l'art. 709 ter c.p.c. titolato "Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni". Tale norma prevede il potere da parte del Giudice di modificare i provvedimenti già adottati e di applicare sanzioni per il genitore inadempiente.

Il potere sanzionatorio è espressamente previsto dalla norma la quale dispone che il giudice possa:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Pertanto alla luce dei comportamenti lesivi degli interessi dei figli minori, per garantire l'effettivo godimento del diritto alla bigenitorialità e del diritto di visita, l'art. 709 ter c.p.c. offre una tutela affinché il genitore responsabile rispetti il proprio ruolo, quello dell'altro genitore e il figlio minorenne.

Il potere discrezionale del giudice

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Il giudice ha discrezionalità nell'applicare la misura più idonea a seconda del caso concreto che viene essenzialmente commisurata alla gravità della condotta.

La misura dell'ammonimento dovrebbe servire da deterrente per il genitore inadempiente affinché vada a cessare la propria condotta pregiudizievole.

La condanna al risarcimento del danno ha una funzione sanzionatoria a favore del genitore che subisce la condotta dell'altro, ma non costituisce una forma di liquidazione del danno non patrimoniale. Posto che non vengono considerati i danni patiti, non è necessario offrire in giudizio la prova del pregiudizio.

Tali conseguenze sanzionatorie vengono spesso applicate ai casi in cui vengano violati i provvedimenti relativi al diritto di visita: si pensi all'ipotesi in cui il minore venga collocato presso la madre e quest'ultima ostacola le visite del figlio con il padre, omettendo di farglielo vedere.

Per tale ultima ipotesi è più volte intervenuta la Corte Europea Dei Diritti dell'Uomo affermando che lo Stato deve adottare misure idonee affinché il diritto alla bigenitorialità venga rispettato, intervenendo concretamente in tutti i casi in cui il diritto di visita venga ostacolato. Ciò in applicazione dell'art. 8 della Convenzione secondo cui deve essere tutelato il rispetto alla vita privata e familiare e il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con i genitori.

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Foto: 123rf.com
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