di Valeria Zeppilli - Il medico chirurgo che ha operato il paziente che, a seguito della trasfusione di sangue, ha contratto l'epatite C, non può rispondere del contagio e della successiva morte della vittima.
La responsabilità semmai, in questo caso, è del medico ematologo.
I compiti del chirurgo
Per la Corte di cassazione (vedi sentenza numero 25764/2019 sotto allegata), infatti, se nella struttura ospedaliera esiste un responsabile del reparto di ematologia e del servizio trasfusionale, il chirurgo operatore, rispetto alla trasfusione, ha solo i seguenti compiti:
- acquisire in via preventiva la disponibilità del sangue che può rendersi necessario nel corso di un intervento attenendosi ai protocolli vigenti nella struttura stessa,
- indicare sulla cartella clinica gli elementi necessari per individuare se c'è stata trasfusione
- in caso di trasfusione, verificare e indicare che i gruppi sanguigni di paziente e donatore siano compatibili,
- riportare sulla cartella clinica gli elementi identificativi di tutte le sacche di sangue che sono state somministrate.
I controlli sulle sacche di sangue
I controlli sulle sacche di sangue, invece, sono di competenza del servizio ematologico dell'ospedale ed è a tale servizio che, quindi, deve essere imputato il mancato superamento degli esami sierologici da parte del sangue oggetto di trasfusione.
Responsabilità dell'ematologo
In alte parole, per la Cassazione, solo il primario di ematologia, in quanto responsabile del centro trasfusionale e, quindi, dell'acquisizione di sangue, è responsabile della compilazione non completa della scheda di ogni sacca, della mancata esecuzione dei controlli imposti dalla legge o della mancata indicazione sulla sacca delle indicazioni previste dalla legge.
Scarica pdf sentenza Cassazione numero 25764/2019