Dopo l'ordinanza della Corte con cui viene ribadito il principio secondo cui il registro INI-PEC non sarebbe attendibile, il CNF scrive nuovamente al Primo Presidente della Suprema Corte

di Lucia Izzo - Per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE, il Registro Generale degli Indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, e non dal pubblico registro INI-PEC (l'indice nazionale istituito dal ministero dello Sviluppo economico).


È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella discussa sentenza n. 3709/2019, principio poi recentemente ribadito dall'ordinanza n. 24160/2019 (entrambe sotto allegate). Tali provvedimenti, che hanno ritenuto che in sostanza l'INI-PEC non fosse attendibile, a differenza del ReGIndE, hanno come prevedibile scatenato la reazione dell'avvocatura.


Notifica valida alla PEC nel ReGindE

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La Cassazione rammenta che il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012 (poi modificato dal d.l. n. 90/2014) corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGindE) gestito dal Ministero della giustizia.


In particolare, secondo la Suprema Corte, solo l'indirizzo estratto dal ReGIndE è qualificato ai fini processuali e idoneo a garantire l'effettiva difesa. Di conseguenza, per gli Ermellini deve ritenersi nulla la notificazione di un atto giudiziario a un indirizzo PEC riferibile (a seconda dei casi) alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).


Una conclusione che aveva ingenerato notevoli polemiche, in particolare nel mondo dell'Avvocatura. Dibattito che si è riacceso dopo la riaffermazione, nella menzionata recentissima ordinanza n. 24160, del principio di diritto per il quale, in tema di notifiche telematiche, solo l'indirizzo tratto dal Registro generale degli Indirizzi Elettronici (ReGindE) sarebbe idoneo a produrre effetti, con esclusione di ogni diverso indirizzo anche se tratto dall'Indice INI-PEC.


Leggi Processo civile telematico: nulle le notifiche all'indirizzo Ini-pec

CNF, Mascherin: "Centinaia di notifiche a rischio"

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Poiché la dichiarata "non attendibilità" degli indirizzi PEC contenuti nell'Indice INI-PEC mette a rischio molte notifiche, il Presidente del CNF Andrea Mascherin ha ritenuto necessario scrivere nuovamente a Giovanni Mammone, Primo Presidente della Suprema Corte, auspicando un intervento "correttivo".


Nella lettera (sotto allegata), il leader del CNF richiama la precedente missiva del 5 marzo che aveva fatto seguito alla sentenza n. 3709. In particolare, precisa Mascherin, il registro INI-PEC, regolato dall'art. 6-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, è da quest'ultima norma qualificato espressamente come "pubblico elenco".


Tale qualificazione gli è attribuita anche dal D.L. 179/2012 (il provvedimento con cui il registro è stato istituito) all'art. 16-ter, agli specifici fini della "notificazione e comunicazione degli atti in materiale civile, penale, amministrativa e stragiudiziale".

INI-PEC unico elenco pubblico con pec imprese ed enti non in ReGIndE

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Se da un lato dall'indice è possibile estrarre l'indirizzo PEC (ai sensi dell'art. 3-bis della L. 53/1994), dall'altro, INI-PEC è anche l'unico elenco pubblico dal quale è possibile estrarre gli indirizzi di Posta Certificata delle Imprese e degli Enti Pubblici, non inseriti nel ReGIndE che, come specificato nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, "contiene esclusivamente i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni".


Il ReGIndE non gestisce, dunque, informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., nell'ambito dei quali sono recuperati, ad esempio ai fini di eseguire notifiche ex art. 149 bis c.p.c., gli indirizzi di PEC delle imprese o le CEC-PAC dei cittadini.


Le conseguenze dell'indirizzo interpretativo recentemente adottato dalla Cassazione, spiega Mascherin, sono "preoccupanti", dal momento che "ove il principio rimanesse fermo, verrebbero messe in discussione centinaia di migliaia di notifiche già effettuate, e con esse i diritti dei cittadini, nonché l'affidamento sulle enormi potenzialità che l'innovazione apporta e potrà apportare a beneficio del processo civile".


Una preoccupazione che risulta assai fondata, sottolinea il Presidente del CNF richiamando la recente applicazione del principio di diritto da parte del Tribunale di Cosenza che, attendendosi al dictum della Cassazione, ha dichiarato la nullità della notifica di un decreto ingiuntivo effettuata a una società il cui indirizzo PEC era stato estratto da INI-PEC.

Scarica pdf Cass., sent. 24160/2019
Scarica pdf Cass., sent. n. 3709/2019
Scarica pdf Lettera CNF

Foto: 123rf.com
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