Chi è tenuto a registrare la sentenza e tutto quello che c'è da sapere su tale adempimento, dai costi all'ipotesi in cui una delle parti sia lo Stato

di Valeria Zeppilli - Una volta che un processo giunge a termine, c'è un adempimento da compiere che non tutti conoscono e che spesso è frutto di sanzioni che vengono alla luce dopo anni: la registrazione della sentenza.

Vediamo quindi tutto quello che c'è da sapere in proposito, dal soggetto onerato di registrare il provvedimento, ai costi che comporta tale incombente.

Chi registra la sentenza

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La registrazione della sentenza è un obbligo che grava su tutte le parti, a prescindere da chi sia risultato vittorioso.

In altre parole, non importa chi vince e chi perde la causa: tutti coloro che hanno partecipato al processo sono solidalmente tenuti a pagare l'imposta di registro sulla sentenza, per il semplice fatto di aver usufruito della giustizia.

Registrazione della sentenza: i costi

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La registrazione della sentenza comporta dei costi, che variano a seconda dell'importo della condanna o dell'oggetto della causa.
In particolare, per le sentenze che costituiscono o trasferiscono diritti reali su beni immobili o su altri diritti o beni o unità da diporto, gli importi sono i seguenti:

  • 200 euro, se il trasferimento è soggetto a Iva
  • 2%, se il trasferimento non è soggetto a Iva e si tratta di prima casa che non rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9
  • 12%, se si tratta di terreni agricoli e loro pertinenze e il trasferimento è in favore di soggetti non coltivatori diretti né imprenditori agricoli professionali iscritti nella competente gestione assistenziale e previdenziale
  • 9%, in tutti gli altri casi.
Gli altri importi per la registrazione delle sentenze sono invece i seguenti:
  • 3% dell'importo indicato in sentenza, per le pronunce di condanna al pagamento di valori o somme o ad altre prestazioni o alla consegna di beni di diversa natura
  • 1% dell'importo indicato in sentenza
    , per le pronunce di accertamento di diritti aventi contenuto patrimoniale
  • 3% dell'importo indicato in sentenza, per le pronunce del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche solo parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che dispongono la condanna al pagamento di somme di denaro diverse dalle spese processuali
  • 168 euro, per le sentenze che non dispongono la condanna, il trasferimento o l'accertamento di diritti aventi contenuto patrimoniale
  • 168 euro, per le sentenze che pronunciano l'annullamento di un atto o ne dichiarano la nullità, anche se dispongono la condanna alla restituzione di beni o denaro, o la risoluzione di un contratto
  • 168 euro, per le sentenze di omologazione
  • 168 euro, per le sentenze che hanno a oggetto la separazione personale dei coniugi o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se dispongono la condanna al pagamento di attribuzioni patrimoniali o di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali che già facevano parte della comunione fra i coniugi o la modifica di tali condanne o attribuzioni.

Registrazione della sentenza quando lo Stato è parte in causa

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Quando una delle parti in causa è lo Stato e questi ha perso la causa o la ha vinta e ha titolo per recuperare le somme nei confronti della controparte, la sentenza è registrata senza il pagamento dell'imposta.
In ogni caso, è sempre opportuno verificare che effettivamente il cancelliere abbia provveduto alla richiesta di registrazione a debito.

Chi è competente alla registrazione

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La registrazione della sentenza va fatta presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'organo che la ha emessa.
E' proprio tale organo (e non le parti) che, formalmente, chiede la registrazione, tramite il cancelliere o il segretario che hanno partecipato alla formazione del provvedimento. La richiesta deve pervenire all'ufficio del registro competente entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della sentenza.
Dopo l'emissione di una sentenza, quindi, è sempre consigliabile verificare nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle entrate che la richiesta di registrazione sia pervenuta. Del resto, è proprio tramite il sito che è possibile scaricare tutte le informazioni e la documentazione necessaria per procedere al pagamento.

Valeria Zeppilli

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