Gli appartenenti alla Guardia di Finanza possono presentare istanze di trasferimento in presenza di problematiche familiari connotate da particolare gravità
Avv. Francesco Pandolfi - La Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 379389/Ed. 2013 prevede, con cadenza annuale, una procedura concorsuale a livello nazionale (c.d. Piano degli impieghi) a cui accedono i militari che chiedono il trasferimento in regioni diverse da quelle ove prestano servizio.


Trasferimento per situazioni straordinarie

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Rispetto a questa ordinaria procedura esiste poi un istituto eccezionale e derogatorio, in forza del quale è prevista la possibilità per i militari del Corpo della Guardia di Finanza di presentare istanze di trasferimento per situazioni straordinarie, cioè in presenza di problematiche familiari connotate da particolare gravità ed urgenza, che presuppongono l'indispensabilità della loro presenza nella sede di servizio ambita.

Si può intuire come la concessione di trasferimenti di questo tipo sia ancorata a presupposti rigorosi, proprio per evitare che venga aggirato il congegno ordinario che regolamenta i trasferimenti su base concorsuale.

Il caso

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La problematica dei trasferimenti di natura derogatoria è stata ultimamente affrontata, e favorevolmente risolta per il militare, dalla Sezione Prima del Tar Latina, con la sentenza n. 253/19.

Qui, il provvedimento della G.d.F. di diniego del trasferimento per situazioni straordinarie è stato annullato.

Il militare interessato ha presentato l'istanza per la necessità di assistere la moglie affetta da sindrome depressiva reattiva ed altro, essendo l'unica persona in grado di provvedervi.

L'amministrazione ha, però, detto no, fondamentalmente non ravvisando l'assoluta indispensabilità della presenza dell'interessato, oltre al fatto che all'assistenza si può far fronte con la cooperazione di altri familiari presenti nello stesso comune.

Inoltre, al trasferimento ostano primarie esigenze di servizio.

La soluzione

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Il Tribunale sviluppa la soluzione della vicenda su tre fronti.

Vediamoli in estrema sintesi.

Riguardo alla presenza di altri familiari, dice che non basta la mera presenza di persone legate da parentela per escludere la necessità dell'assistenza da parte dell'istante, dal momento che in concreto deve essere sempre valutata il grado di parentela, l'età e le condizioni fisiche degli eventuali assistenti alternativi al militare.

Riguardo alle esigenze di servizio, dai documenti acquisiti non risultano carenze di organico nel ruolo appuntati e finanzieri.

Riguardo all'infermità della moglie, il Collegio afferma che il diniego non reca alcun riferimento all'entità di tale patologia, nel senso che non approfondisce se lo stato di gravità sia tale da richiedere assistenza maggiore e più continuativa di quella attuale.

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