L'applicazione della più favorevole normativa (nel caso specifico trattasi del D.Lgs n. 503/1992) e la concessione del trattamento pensionistico si realizzano in presenza di una specifica istanza. Secondo il collegio giudicante vale la logica del “tempus regit actum”, non risultando possibile riconoscere, ora per allora, la sussistenza di requisiti sanciti da una normativa non più in vigore, a meno di non volere ammettere che il dipendente abbia il potere di “cristallizzare” il proprio trattamento pensionistico in base alla normativa previgente (D.Lgs n. 503/1992), per cautelarsi dalle successive riforme pensionistiche. (Giovanni Dami)
Corte dei Conti Calabria, Sentenza 3.10.2005 n° 929
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