"Il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 408 comma 3° c.p.p. non incide sull'ammissibilità dell'atto di opposizione che il giudice, se non abbia già pronunciato archiviazione, dovrà esaminare, assumendo le conseguenti deliberazioni ai sensi dell'art. 410 c.p.p.". E' quanto hanno di recente stabilito i giudici della Cassazione penale (Sent. n. 15888/2006) i quali, mutando radicalmente il proprio orientamento, hanno escluso il carattere perentorio del termine di dieci giorni previsto dall'art. 408 comma 3° c.p.p. ritenendo che il mancato rispetto del medesimo non possa incidere sull'ammissibilità dell'atto di opposizione che il giudice, se non abbia già pronunciato in merito, dovrà esaminare pur se tardivamente proposto.

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