Il procedimento disciplinare è autonomo da quello penale e il licenziamento è legittimo se si è rotto il legame di fiducia dipendente e datore di lavoro

di Valeria Zeppilli - Se la condotta tenuta dal medico nello svolgimento della propria prestazione lavorativa è idonea a ledere la fiducia del datore di lavoro, il suo licenziamento è legittimo a prescindere dall'esito dell'eventuale giudizio penale instauratosi con riferimento alla medesima vicenda.

Con l'ordinanza numero 18883/2019 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha infatti ricordato che l'articolo 55-ter del decreto legislativo numero 165/2001, come modificato dal decreto legislativo numero 150/2009, ha introdotto la regola generale dell'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale.

I rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare

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In particolare, occorre considerare in primo luogo che la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale è facoltativa e non obbligatoria, si configura come un'ipotesi eccezionale ed è di norma stabilita quando ricorre il requisito della particolare complessità dell'accertamento.

Come già in precedenza rilevato dalla stessa Corte, peraltro, "la contestazione disciplinare a carico del lavoratore non è assimilabile alla formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire all'incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, sicché essa va valutata in modo autonomo rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale".

L'idoneità della condotta a ledere la fiducia

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Con specifico riferimento al licenziamento disciplinare, non assume rilevanza dirimente l'assoluzione o meno in sede penale circa i fatti oggetto di contestazione.

Ciò che rileva, piuttosto, è l'idoneità della condotta tenuta dal dipendente a ledere la fiducia del datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che la stessa si configuri come reato.

La vicenda

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Nel caso di specie, di fronte alle complicazioni che erano insorte in capo a un paziente sottoposto alle sue cure, il medico licenziato non si era recato con sollecitudine a visitarlo, giustificando tale comportamento sulla base del fatto che era non in reperibilità primaria ma in reperibilità aggiuntiva.

In sede penale, il sanitario era stato assolto dal reato di omicidio, ma tale assoluzione non gli è bastata per conservare il posto di lavoro: il suo comportamento rappresenta una violazione del codice di comportamento e, in quanto tale, ne legittima il licenziamento disciplinare.

Scarica pdf ordinanza Cassazione numero 18883/2019
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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