Vediamo di capire in quali casi e misura si possono dedurre o detrarre gli oneri sostenuti per il riscatto della laurea a fini contributivi

Domanda: In quali casi e in che misura si possono dedurre o detrarre a fini fiscali gli oneri sostenuti per procedere al riscatto della laurea per finalità contributive?

Risposta: La possibilità di dedurre o detrarre il costo degli oneri per procedere al riscatto della laurea dipendono dal soggetto interessato, da chi deve effettuare il pagamento e dal regime fiscale del contribuente. In sintesi possono dedurre interamente il costo coloro che operano fiscalmente in regime ordinario. Nessuna deduzione o detrazione invece per chi beneficia del regime forfettario. Detrazione del 19% invece in favore del contribuente che sostiene il costo del riscatto a beneficio di un familiare inoccupato.

Riscatto laurea: cos'è

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Il riscatto della laurea è un istituto che permette a tutti coloro che hanno frequentato l'università di riscattare, per finalità pensionistiche, il periodo di studi universitari. Il riscatto della laurea per essere esercitabile presuppone il conseguimento del titolo previsto alla fine del percorso di studi intrapreso. Grazie al riscatto si ha la possibilità di avvicinarsi prima al momento della pensione o di aumentarne l'importo mensile.

Il riscatto può essere chiesto sia da lavoratori occupati che inoccupati e il calcolo delle somme da versare varia in base alla gestione a cui si è iscritti, dall'età del richiedente e dal tipo di calcolo da applicare (retributivo o contributivo).

Il decreto con cui è stato previsto il reddito di cittadinanza 2019 e il nuovo regime pensionistico quota 100 ha introdotto la possibilità di riscattare gli anni di studi successivi al 1995 con un regime agevolato che consente un risparmio, rispetto a prima, di quasi il 50%.

Oneri deducibili e detraibili

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Per rispondere alla domanda è necessario precisare anche che la scelta di riscattare gli anni della laurea per finalità contributive è una facoltà e non un obbligo di legge.

L'articolo 10 del testo unico prevede infatti la possibilità di dedurre dalle imposte "i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza ...".

Per cui la regola è che gli oneri sostenuti per il riscatto della laurea sono deducibili.

Deducibilità oneri inoccupati

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Nel momento in cui però a sostenere il costo del riscatto degli anni di studi del familiare inoccupato è il contribuente che lo ha in carico, a costui, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019, spetta "una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi. Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, a una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell'art. 10 del TUIR, come visto sopra.

Per chiarezza e completezza si precisa che gli oneri deducibili sono quelli che operano prima del calcolo del reddito effettivo e quindi anche prima delle detrazioni, che sono invece quelle che vanno ad incidere sull'esborso effettivo del tributo finale.

Regime forfettario: eccezione

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Chi opera invece in regime forfettario non può dedurre gli oneri pagati per riscattare la laurea, in quanto ai sensi dell'art. 1 comma 64 della legge n. 190/2014 sono deducibili solo "I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge". Ora, poiché il riscatto della laurea per finalità contributive, come anticipato, non è obbligatorio, chi opera sotto il regime agevolato forfettario non potrà dedurre i costi sostenuti per il riscatto della laurea.


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