Basta la semplice adesione all'ideologia terroristica per essere definito un terrorista. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con due sentenze della seconda sezione penale nelle quali viene appunto data la definizione del concetto di 'terrorismo'. Scrivono gli 'ermellini' che "l'ideazione o la partecipazione a un progetto terroristico, pur se formulato non nei suoi dettagli ma in modo ancora generico e di ampia realizzazione, ma dimostrato anche dalla dichiarata piena disponibilità alla sua futura esecuzione e fondato sull'organizzazione di persone, che ne condividono le finalità e apprestano gli strumenti indispensabili preliminari per compiere le azioni violente o eversive, già in se integrano gli estremi del delitto". Una linea dura che, come spiega la Suprema Corte, è stata studiata dal legislatore anticipando in questo modo "la punibilità al momento prodromico proprio per impedire che queste ultime attività siano poste in essere nella realtà effettuale".
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