In una nota del Mise il chiarimento in relazione all'interpello dell'Associazione "Arco" e l'affermazione dell'incompatibilità tra agente immobiliare e amministratore di condominio

di Gabriella Lax - Gli agenti immobiliari non possono svolgere l'attività di amministratore condominiale. Lo chiarisce con la nota del 22 maggio 2019, dal titolo "Legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018. Richiesta chiarimenti - Agenti immobiliari" (in allegato), il ministero dello Sviluppo Economico in relazione all'istanza di interpello dell'Associazione "Arco" (amministratori e revisori contabili), offrendo un'interpretazione autentica della contestata norma.

Agente immobiliare e amministratore di condominio

In risposta all'istanza di interpello, con cui è stato chiesto se l'agente di affari in mediazione immobiliare possa svolgere anche l'attività di amministratore di condominio in via professionale e viceversa, il Mise ricorda che le incompatibilità di cui al nuovo art. 5, comma 3, legge n. 39/1989 sono ora limitate alle sole, seguenti ipotesi:

a) attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;

b) attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato, o di istituto bancario, finanziario o assicurativo;

c) esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione;

d) situazioni di conflitto di interessi.

Amministratore di condominio e agente immobiliare: l'incompatibilità

Considerata dunque questa nuova normativa, afferma il Mise, permane l'incompatibilità di detta attività professionale con quella di amministratore condominiale: «sia ove quest'ultima venga intesa come professione intellettuale afferente al medesimo settore merceologico per cui viene esercitata la mediazione, sia ove venga considerato l'aspetto imprenditoriale di rappresentanza di beni afferenti al medesimo settore merceologico; nonché trattandosi comunque di evidente conflitto di interesse per il mediatore immobiliare che, contemporaneamente a curare per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile, lo amministra e lo gestisce per conto del condominio».

Il Mise, a fine nota, ricorda che «lo svolgimento di attività incompatibili con quella di agente di affari in mediazione di cui alla legge n. 39/1989 determina, da parte degli uffici camerali, l'avvio della procedura di inibizione allo svolgimento di quest'ultima e la conseguente inibizione alla stessa».

Scarica pdf Nota Mise 22.5.2019

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