Anche i medici e gli odontoiatri sono assoggettati a un obbligo di formazione continua, secondo il sistema ECM. I controlli spettano all'ordine

di Valeria Zeppilli - Tutti i medici e gli odontoiatri iscritti ai relativi albi sono tenuti ad adempiere all'obbligo formativo, secondo il sistema ECM.

L'obbligo, in particolare, scatta a partire dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'albo e prosegue sino a che si resta iscritti, salvo i casi di esonero ed esenzione.

Il medico in pensione che continua a essere iscritto all'albo, quindi, deve continuare ad acquisire crediti ECM.

Formazione medici: quanti crediti?

[Torna su]

Il sistema di formazione ECM è strutturato in trienni formativi: ogni tre anni, i medici (e gli odontoiatri) devono acquisire 150 crediti.

Per i medici libero professionisti, questo è l'unico limite, mentre per i medici dipendenti vengono fissati anche degli obiettivi annui.

Chi è in regola con la formazione del triennio precedente o in tale arco temporale ha acquisito un cospicuo numero di crediti può beneficiare di alcuni sconti, ovverosia di una riduzione del numero dei crediti da acquisire nel triennio in corso, che varia a seconda dei crediti effettivamente acquisiti nei precedenti tre anni e che è pari al massimo a 30 ECM.

Sospensione obbligo formativo e medici esonerati

[Torna su]

La normativa ECM prevede alcune ipotesi di esonero dall'obbligo formativo dei medici e degli odontoiatri.

In particolare, non sono tenuti ad acquisire crediti coloro che:

  • frequentano un corso di specializzazione universitario, un master universitario o un dottorato di ricerca
  • frequentano un corso di specializzazione in psicoterapia promosso da scuole riconosciute dal Miur
  • frequentano un corso di formazione in medicina generale
  • frequentano un corso di formazione e aggiornamento in materia di Aids.

L'esonero è di quattro crediti al mese o a frazione di mese superiore a quindici giorni.

In altri casi, la formazione è sospesa in conseguenza di alcune situazioni che determinano la sospensione della stessa attività medica. Si tratta, nel dettaglio, delle seguenti:

  • congedo previsto dalla normativa a sostegno della genitorialità
  • permesso per gravi patologie
  • assenza per malattia
  • aspettativa per motivi familiari
  • aspettativa per cooperazione sanitaria internazionale
  • richiamo alle armi
  • incarico di direttore sanitario o direttore generale di ASL o di AOU
  • assegnazione di una carica pubblica elettiva.

Anche in questo caso, sono "scontati" quattro crediti al mese o a frazione di mese superiore a quindici giorni.

Formazione medici: chi controlla?

[Torna su]

Il controllo del rispetto dell'obbligo formativo da parte di medici e odontoiatri è affidato alla segreteria dell'ordine di appartenenza, che può chiedere in ogni momento agli interessati di attestare i crediti complessivi riportati nel periodo di riferimento.

Gli ordini che non eseguono i controlli possono porre in essere il reato di omissione di atti d'ufficio.

Medici senza crediti: quali conseguenze?

[Torna su]

Le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo di formazione da parte dei medici e degli odontoiatri possono essere molteplici.

Innanzitutto, gli stessi possono essere sanzionati dal proprio ordine, con ripercussioni che possono essere anche molto pesanti. È ad esempio di aprile 2019 la notizia del primo sanitario (un dentista) sospeso per tre mesi dalla professione proprio per non essersi aggiornato con costanza.

Il medico non formato può poi avere problemi con la propria assicurazione e in un'eventuale causa di risarcimento danni intentata da un paziente.

Se poi si tratta di un dipendente di una struttura privata, le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo formativo possono riversarsi anche su quest'ultima, che potrebbe perdere le eventuali convenzioni in essere con la ASL di appartenenza.

Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: