Le Sezioni Unite rammentano che, prima delle modifiche operate dalla L. 124/2017, il monopolio di Poste Italiane era limitato solo a notifiche di atti giudiziari e violazioni del Codice della Strada

di Lucia Izzo - A far data dal 10 settembre 2017, è venuto meno il monopolio di Poste Italiane in materia di notificazioni. Tuttavia, già dal 2011, la riserva in favore di Poste era limitata alla sola notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. Di conseguenza la notifica di un'ordinanza ingiunzione emanata dalla autorità amministrativa ben poteva essere effettuata (nel 2014) da un servizio privato.


Tanto è stato precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8416/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'Assessorato alle Infrastrutture della Regione Sicilia contro un condominio di Messina.


L'autorità amministrativa era intervenuta per sanzionare l'utilizzo, a fini irrigui, delle acque di un fondo di proprietà di terzi. Il Condominio, invece, interponeva con successo ricorso al Tribunale delle Acque ritenendo inesistente la notifica del verbale in quanto effettuata a mezzo di servizio di posta privata e non utilizzando quello universale (affidato, nella specie, alla s.p.a. Poste italiane).


La Cassazione, accogliendo il ricorso dell'autorità amministrativa, evidenzia che nel 2014 (anno in cui è stato notificato il provvedimento) vigeva la regola di cui all'art. 4 del d.lgs. 261/1999, come modificato dal d.lgs. 58/2011. In sostanza, un provvedimento avente natura di atto amministrativo, e non giudiziario o riguardante violazioni del CdS, poteva legittimamente essere notificato tramite posta privata.

Notifica tramite Poste Italiane: lo sviluppo normativo

Gli Ermellini richiamano i passaggi più importanti in materia, partendo dal d.lgs. n. 261/1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE, il quale, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, ha mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

Il successivo d.lgs. n. 58/2011, intervenuto per recepire la Direttiva 2008/6/CE, ha stabilito che al fornitore del servizio universale sono affidati in via esclusiva i servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari

, ai sensi della L. n. 890/1982, nonché i servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al Codice della Strada ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 285/1992.

Da ultimo, l'art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124/2017, ha invece espressamente abrogato l'art. 4 del d.lgs. n. 261/99, con decorrenza dal 10/9/2017, facendo venir meno definitivamente l'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a. dei servizi di notificazione e aprendo il mercato anche agli operatori privati.

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Atto amministrativo: legittima la notifica ante 2017 con poste private

Nel periodo che interessa il caso in esame, dunque, era riservata a Poste Italiane la sola notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada. Invece il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall'autorità amministrativa competente, secondo le previsioni della L. n. 689/1981, è ritenuto dagli Ermellini avere natura di atto amministrativo.

Non trattandosi di atto giudiziario né di atto concernente le violazioni al CdS, concludono le Sezioni Unite, risultava pertanto legittima la relativa notificazione effettuata tramite un servizio di posta privata.

Scarica pdf Cass. n. 8416/2019

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