Gli organi di rilevanza costituzionale in Italia sono previsti dalla Costituzione ma non disciplinati dalla stessa. Sono: CNEL, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Consiglio Superiore della magistratura e Consiglio Supremo di difesa

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Organi di rilievo costituzionale: quali sono

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La differenza tra gli organi costituzionali (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo e Corte Costituzionale) che si trovano in una posizione di indipendenza, indefettibili e necessari per definire la forma di governo di un ordinamento, e gli organi a rilevanza costituzionale o di rilievo costituzionale, quali organi non necessari e solamente individuati, ma non disciplinati, dalla Costituzione (quali il C.N.E.L., la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, il C.S.M., il Consiglio Supremo di Difesa) è fondamentale per distinguere il corretto funzionamento degli organi previsti dalla nostra Carta costituzionale.

Gli organi di rilevanza costituzionale in Italia sono previsti dalla Costituzione

ma non direttamente disciplinati dalla stessa. A differenza degli organi costituzionali, non partecipano alla "funzione politica" ma sono d'aiuto alla realizzazione dei fini perseguiti dallo Stato e indicati nella Costituzione. Per tale motivo sono anche detti "organi ausiliari". Non sono tuttavia indefettibili e possono anche essere soppressi tramite legge di revisione costituzionale. La loro organizzazione, struttura e funzione è disciplinata dalla legge ordinaria.

Gli organi di rilievo costituzionale nella repubblica italiana sono: il Cnel, la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, il Consiglio Superiore della magistratura e il Consiglio supremo di difesa.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)

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Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è disciplinato dall'art. 99 Cost. e sua funzione principale è quella consultiva per gli altri organi costituzionali. Inoltre al CNEL è riconosciuta l'iniziativa legislativa per le materie economiche e del lavoro. Scampato alla riforma costituzionale del 2016, oggi il CNEL è composto da 65 membri: il presidente, nominato con decreto del presidente della Repubblica; 10 «esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica», 48 «rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato»; 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato. I membri del Consiglio restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

La Corte dei Conti

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Collocata nel titolo III, dedicato al Governo, la Corte dei Conti svolge funzioni ausiliari e di sostegno sia al Governo che al Parlamento.

Come organo si articola in: tre sezioni giurisdizionali centrali; una sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato; una sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato; una sezione autonomie, che esercita i controlli finanziari e le analisi comparative sull'andamento della gestione degli enti locali; una sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali; sezioni regionali di controllo in ogni Regione; sezioni giurisdizionali regionali e provinciali.

Data già la struttura organizzativa è possibile distinguere nettamente la funzione di controllo, dalla funzione consultiva e giurisdizionale.

Il Consiglio di Stato

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Il Consiglio di Stato è organo giurisdizionale amministrativo di secondo g r a d o (rispetto al TAR) e di giurisdizione esclusiva in alcune materie espressamente previste dalla legge.

Al pari degli altri organi di rilevanza costituzionale svolge funzioni consultive in materia giuridico-amministrativa.

Tali pareri possono essere facoltativi se la Pubblica Amministrazione ha la facoltà (non l'obbligo) di chiedere al C.d.S., pareri non vincolanti; o obbligatori se all'opposto la PA è obbligata.

Il Consiglio superiore della magistratura

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Il Csm è l'organo di governo della magistratura ordinaria, "autonomo e indipendente da ogni altro potere" recita l'art. 104 della Costituzione. E' un organo di rilievo costituzionale in quanto previsto dalla carta ma non disciplinato direttamente nelle funzioni che sono molteplici e in primis quella di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato.

Vai alla guida Il Consiglio superiore della magistratura

Il Consiglio supremo di difesa

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È anch'esso organo di rilevanza costituzionale, con funzioni consultive e deliberative sul tema della difesa nazionale. Composto dal Presidente della Repubblica, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio, dai Ministri per gli affari esteri, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, del lavoro, e dal Capo di Stato Maggiore della difesa.


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