Per il giudice di Trani non spetta l'indennizzo ex L. 210/92 al bambino autistico a seguito del vaccino, non essendo provata la sussistenza del nesso di causalità

di Lucia Izzo - Esiste un legame tra vaccini e autismo? Il tema è indubbiamente complesso e i dati a disposizione ancora troppo esigui per poter dare a tale interrogativo una risposta in termini di certezza o di elevata probabilità statistica.


Nonostante alcuni studi abbiano invece sostenuto la tesi inversa, si tratta di una posizione minoritaria e le società scientifiche di settore hanno rimarcato che, a tutt'oggi, non è stato stabilito con certezza di evidenza scientifica la correlazione causa-effetto tra autismo e somministrazione di vaccinazioni.


Alla luce di tali evidenze, dunque, stante la mancanza dell'indispensabile nesso di causalità, non può essere riconosciuto al bambino autistico l'indennizzo previsto dalla legge n. 210/92 nei confronti di chi abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica.


È la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Trani, a seguito di attenta e puntuale analisi, in una sentenza del 9 gennaio 2019 (qui sotto allegata) in materia di assistenza obbligatoria. Sono stati i genitori di un minore ad adire l'autorità giudicante, ritenendo che il figlio avesse diritto a conseguire l'indennizzo di cui all'art. 2, comma 2, della L. n. 210/92, ossia l'assegno vitalizio corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324/59.


Nel dettaglio, la coppia ha sottolineato come il bambino, a seguito delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate dal piano regionale, aveva tra l'altro manifestato sintomi di encefalopatia caratterizzata da disturbi del linguaggio con sintomi tipici della sindrome autistica. Il nesso causale tra le patologie riscontrate e le vaccinazioni subite dal piccolo, aveva trovato riscontro nella consulenza di parte.

Indennizzo ex lege n. 210/92 e nesso di causalità

Una conclusione non condivisa dal giudice pugliese, il quale rammenta come ai fini del riconoscimento dell'indennizzo in parola occorre che si fornisca la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la vaccinazione obbligatoria cui è stato sottoposto il soggetto che lamenta l'insorgenza della patologia e quest'ultima.


Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata in sentenza, tale nesso di causalità può dirsi sussistente o allorquando il danno può essere considerato una conseguenza inevitabile della condotta, ovvero allorquando costituisce una conseguenza altamente probabile e verosimile della seconda, sulla base di ragionevoli e seri criteri di probabilità scientifica, che consentano di tradurre in termini di certezze giuridiche, sulla base di ulteriori elementi idonei emersi dagli atti processuali, le astratte conclusioni svolte in termini probabilistici (cfr. Cass. n. 23059/09).

C'è correlazione tra vaccini e autismo?

Nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha messo in luce l'assenza di un coefficiente di ragionevole probabilità scientifica che correli la patologia riscontrata alle vaccinazioni e in particolare alla vaccinazione cd. esavalente, cui si fa specifico riferimento nel ricorso, evidenziando che la letteratura scientifica in materia non riconosce tale correlazione causale.


Nel condividere tale conclusione, il Tribunale evidenzia come le elaborazioni scientifiche secondo cui i vaccini provocano patologie come l'autismo non abbiano ricevuto la piena condivisione da parte del mondo scientifico, il quale ha escluso che vi siano elementi sufficienti tali da indurre a ritenere sussistente tale correlazione in termini di certezza o di elevata probabilità statistica.


D'altronde, anche la consulenza tecnica di parte ha richiamato alcuni approdi consolidati nella comunità scientifica, in primo luogo quello concernente l'assenza di certezze in ordine ai fattori eziologici che sono alla base di patologie come quelle da cui è affetto il minore ricorrente.


Tuttavia, ciò non equivale a dire che vi è certezza o che sussiste un elevato grado di probabilità scientifica in ordine a tale correlazione in termini positivi, posto che prevalenti studi della letteratura medico-scientifica escludono la correlazione causale tra le patologie in esame e le vaccinazioni.


In altri termini, conclude il provvedimento, allo stato attuale e tenuto conto del complessivo quadro della letteratura medico scientifica, richiamato dal CTU e dal CTP, deve escludersi che possa ritenersi provata la correlazione causale tra somministrazione di vaccini e insorgenza di autismo e patologie similari sia in termini di certezza che in termini di elevata probabilità statistica, il che induce ad escludere la sussistenza del nesso di causalità anche nel caso di specie. La domanda va pertanto rigettata.


Si ringrazia il giudice dott. Luca Caputo per la cortese segnalazione

Scarica pdf Tribunale di Trani, sezione lavoro, sent. 9 gennaio 2019

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