Per la Cassazione è necessario dimostrare che il messaggio di posta elettronica sia stato effettivamente recapitato alle persone terze indicate come ulteriori destinatari dal mittente

di Lucia Izzo - Anche se l'e-mail offensiva viene inviata a più persone, oltre che a quella direttamente interessata dalle offese del mittente, ciò non appare sufficiente per potersi parlare di diffamazione.


Certo, è plausibile che sussista l'ipotesi di reato, ma sarà all'uopo necessario provare che il messaggio di posta elettronica sia stato effettivamente recapitato alle persone terze indicate come ulteriori destinatari dal mittente, ovvero da queste "scaricato", cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo


La semplice presenza degli indirizzi email dei destinatari, infatti non basta per dare per certa la ricezione del messaggio incriminato. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 55386/2018 (qui sotto allegata).


Il Tribunale aveva confermato nei confronti di un uomo la condanna per aver diffamato una donna tramite una e-mail contenente espressioni lesive della sua reputazione. In particolare, il messaggio, oltre che a lei, era stato spedito anche ad altre persone.


Tuttavia, in Cassazione il ricorrente evidenzia come non fosse stata raggiunta la prova dell'effettivo recapito del messaggio incriminato ai destinatari terzi e del fatto che questi lo avessero altrettanto effettivamente letto, posto che essi, una volta sentiti in dibattimento, avevano dichiarato di non averne ricordo alcuno.


Pertanto, l'uomo ritiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto perfezionato il reato attraverso la mera spedizione della e-mail, trasformando, in definitiva, la diffamazione in reato di pericolo ed omettendo peraltro di confutare le obiezioni difensive sul punto.

Diffamazione non automatica anche se la mail offensiva è inviata a più persone

Una doglianza che convince gli Ermellini i quali rammentano, in prima battuta, che la diffamazione è reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione offensiva (ex multis Cass. n. 25875/2006).


Per i giudici la motivazione della sentenza impugnata risulta apodittica nella misura in cui, in merito al requisito della comunicazione con più persone, si limita a ritenere raggiunta la relativa prova sulla base dell'asseritamente riscontrato pervenimento del messaggio di posta elettronica incriminato a destinatari terzi, senza, tuttavia, precisare la natura di tale "riscontro".


La Cassazione evidenzia come l'e-mail sia una comunicazione diretta a destinatario predefinito ed esclusivo (anche quando plurimi siano i soggetti cui viene indirizzata), al quale viene recapitata informaticamente presso il server di adozione, collegandosi al quale attraverso un proprio dispositivo e utilizzando delle chiavi di accesso personali, questi può prenderne cognizione.


Una situazione diversa rispetto a quella che vede scritti, immagini o file vocali caricati su siti web o diffusi sui social media.

E-mail offensiva inviata a plurimi destinatari: va provato l'effettivo recapito

Nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta elettronica, dunque, il requisito della comunicazione con più persone non può presumersi sulla base dell'inserimento del contenuto offensivo nella rete (e cioè, nel caso di specie, della loro spedizione).


È, invece, necessaria quantomeno la prova dell'effettivo recapito degli stessi, sia esso la conseguenza di un'operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al server. In altri termini è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria.


Nel caso di specie, invece, non è stata raggiunta la prova del recapito dei due messaggi ai destinatari terzi: a tal fine non appare decisiva la semplice circostanza che la persona offesa lo avesse, invece, ricevuto.


La suddetta prova, precisa la Cassazione, non deve necessariamente essere il frutto di accertamenti di natura tecnica sul server di posta elettronica ovvero sui dispositivi dei destinatari, potendo questi ultimi confermare la circostanza in sede di esame testimoniale.


La stessa può essere, invece, acquisita anche in via logica, purché sulla base di una piattaforma fattuale idonea a sostenere il processo inferenziale, ad esempio facendo riferimento all'accertata abitudine del destinatario di accedere con frequenza al server di posta elettronica ovvero all'adozione sui dispositivi nella sua disponibilità di impostazioni di collegamento automatico al medesimo server. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo esame.


Scarica pdf Cass., V pen., sent. n. 55386/2018

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: