La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8097/02, ha stabilito che “il lavoratore che deduce l'insufficienza della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro deve provarne solo l'entità, e non anche l'insufficienza, spettando al giudice di valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36 Cost.”. Sul lavoratore, però, incombe l'onere di provare l'oggetto su cui tale valutazione deve avvenire, ossia le prestazioni lavorative in concreto effettuate. Dal canto suo, prosegue la Corte, il giudice ha il dovere di enunciare i criteri seguiti, per consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione.
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