La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le obiezioni sollevate dal Tribunale di Pistoia circa il differente trattamento rispetto all'ingiuria

di Valeria Zeppilli - L'anno scorso, con ordinanza dell'11 luglio 2017, il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo numero 7/2016: ad essere posta "sotto accusa" è stata la scelta di abrogare l'ingiuria ma non depenalizzare né abrogare il reato di minaccia non grave.

A distanza di poco più di un anno è arrivata la sentenza della Consulta che ha affrontato la questione, dichiarandola inammissibile: la numero 216/2018 (qui sotto allegata).

La scelta di differenziare i due reati

Innanzitutto, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione avente a oggetto la mancata abrogazione del reato di minaccia non grave per ingiustificata disciplina differenziata rispetto al reato di ingiuria.

Occorre infatti considerare che il trattamento diverso tra questi due reati va ascritto alla legge delega

e non al decreto legislativo, che, invece, è quello che il tribunale ha censurato. In tal modo, il giudice rimettente è quindi incorso "in un'aberratio ictus con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento a tutti i parametri evocati (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2017; ordinanza n. 8 del 2018)".

Mancata depenalizzazione della minaccia non grave

L'inammissibilità, sempre per aberratio ictus, ha interessato anche la questione avente a oggetto la mancata depenalizzazione del reato di minaccia non grave.

Anche in questo caso il Tribunale rimettente ha infatti accusato di illegittimità costituzionale il decreto legislativo, senza considerare, questa volta, che esso si è occupato dell'abrogazione dei reati e non della depenalizzazione, affidata, invece, al d.lgs. n. 8/2016.

Quindi, sebbene il reato di minaccia non grave effettivamente non sia stato depenalizzato, ad aver proceduto in questo modo (attuando in maniera asseritamente difettosa la delega) è stata una disposizione diversa da quella censurata.

Con la conseguenza, in definitiva, che la minaccia non grave resta ancora oggi reato.

Scarica pdf Corte costituzionale sentenza n. 216/2018
Valeria Zeppilli

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