L'accettazione di una sfida per la risoluzione di una contesa, o per dare sfogo ad un risentimento: le conseguenze sul piano giuridico secondo la Cassazione
Avv. Francesco Pandolfi - Mentre ci si trova alla guida di un'autovettura, nel flusso veicolare possono verificarsi situazioni talvolta poco prevedibili.

Due persone, in prossimità di un incrocio stradale, magari per una scorrettezza nella guida da parte di uno dei protagonisti dell'occorso, finiscono per insultarsi, litigare e venire alle mani.

Non è un'ipotesi di mera scuola o di fantacronaca: purtroppo si tratta di una circostanza che si può verificare ed, in effetti, si è realmente verificata (Corte di Cassazione, sentenza n. 39792 del 4 settembre 2018 disponibile sul sito della Suprema Corte); non una volta, ad essere sinceri.

Arma da taglio contro uomo disarmato: condotta e conseguenze giuridiche

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Ora, a parte il fatto spiacevole, sconveniente, inopportuno e pericoloso di per sè, cosa accade e, soprattutto, quali sono le ripercussioni sul piano giuridico della condotta tenuta dai due litiganti, quando uno dei due d'impeto brandisce ed utilizza nella sfida un coltello contro l'altro, che è disarmato?

Ebbene, per chi è armato e utilizza il coltello per ferire l'altro con più colpi al corpo, l'esimente della legittima difesa non potrà scattare.

In effetti, chi è disarmato si è di fatto presentato allo scontro a mani nude; sul fronte opposto l'antagonista è invece armato e non si fa remore ad utilizzare il coltello sferrando colpi sulla sagoma avversaria.

Arma da taglio contro uomo disarmato: la sentenza della Cassazione

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Un caso dove l'imputato, sempre per restare sulla sentenza 39792, viene condannato in appello per il delitto di tentato omicidio e per reato di porto ingiustificato di un'arma da taglio.

In quel caso l'imputato ammette di essere l'autore del fatto, ma dice di essere stato provocato e minacciato; raggiunto l'altro per avere un chiarimento viene aggredito appena sceso dall'auto: per difendersi prende allora un coltello che custodisce nell'autovettura e colpisce con determinazione lo sfidante.

Arma da taglio contro uomo disarmato: esclusione della scriminante

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Come anticipato, la Corte d'appello dopo aver opportunamente ricostruito il fatto, al di là delle dichiarazioni dell'imputato, esclude la scriminante della legittima difesa: è risultato accertato che i due si sono sfidati, si sono rincorsi con l'auto dopo essersi lanciati sguardi di sfida ad un semaforo, quasi come se si conoscevano. A quel punto l'imputato scende dal veicolo, già armato, ed attacca l'avventore colpendo ripetutamente all'addome con il coltello.

Arma da taglio contro uomo disarmato: non è legittima difesa

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In conclusione, la Corte nel caso esaminato non ammette la configurazione della legittima difesa.

Ha dunque stabilito: non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui.

In tema di tentato omicidio, vanno esclusi l'eccesso di legittima difesa e la legittima difesa putativa quando l'aggressore attenta con un'arma da taglio all'incolumità di un uomo disarmato, mirando a parti vitali del corpo, senza presentare a sua volta alcuna lesione dimostrativa di un'aggressione subita.


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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