Il Tribunale di Cassino ha negato il diritto all'assegno di mantenimento e alimentare al figlio maggiorenne uscito di carcere, che rifiuta offerte di lavoro

di Annamaria Villafrate - L'obbligo di mantenimento del figlio viene a cessare nel momento in cui costui non raggiunga un'indipendenza economica a causa della sua condotta negligente, rifiutando, senza motivo diverse offerte di lavoro. Lo ha sancito il Tribunale di Cassino, nella sentenza n. 465/2018 (sotto allegata) rigettando la domanda di un figlio maggiorenne che, appena uscito dal carcere e privo di dimora, chiedeva di essere mantenuto dai genitori. Mamma e papà invece chiedevano il rigetto della domanda poiché dalla condotta del figlio non era emersa alcuna volontà di trovare e conservare un posto di lavoro.

Niente mantenimento al figlio maggiorenne che non vuole lavorare

Il Tribunale di Cassino dinnanzi al quale il figlio cita i propri genitori, chiude la controversia con la sentenza n. 465/2018 (sotto allegata). Nel provvedimento il giudicante, prima di giungere alla decisione finale, ripercorre l'iter legislativo e giurisprudenziale sull'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, ma non indipendenti economicamente. In effetti, come condiviso dal Tribunale, nel momento in cui un figlio studia o lavora, insomma si impegna per realizzarsi dal punto di vista lavorativo, ma a causa di motivi indipendenti dalla sua volontà, non riesce a raggiungere una sua indipendenza economica in giovane età, spetta ai genitori sostenerlo, attraverso la corresponsione di un assegno di mantenimento o alimentare. Detto questo però non è possibile considerare tale obbligo come eterno, occorre cioè capire quando si interrompe. Conforme e costante giurisprudenza e dottrina ritengono che il diritto al mantenimento del figlio perduri fino a quando il mancato raggiungimento dell'autonomia economica non dipenda da una sua condotta negligente. Insomma se un figlio si iscrive a un corso di studi, ma dopo svariati anni non lo termina o lo segue senza profitto o rifiuta diverse offerte lavorative senza un giustificato motivo, i genitori sono esonerati dal mantenerlo.

Stesso discorso, per quanto riguarda l'assegno alimentare che, come richiesto dall'art 483 c.c esige, ai fini della sua corresponsione, lo stato di bisogno e l'impossibilità del richiedente di provvedere in tutto o in parte al proprio mantenimento. Impossibilità che, nel caso di specie, non sussiste.

Per queste ragioni e per quelle esposte da una recente sentenza

del Tribunale di Milano, secondo cui l'obbligo al mantenimento "in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee non può protrarsi dunque oltre la soglia dei 34 anni, età a partire dalla quale lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto", il Tribunale di Cassino rigetta la domanda.

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Tribunale di Cassino – Sezione civile – Sentenza n. 465-2018

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