Se il medico vuole profittare della transazione stipulata con la struttura sanitaria deve dar conto degli elementi forniti al fine di dimostrare l'effettiva manifestazione di tale volontà

di Valeria Zeppilli - La Corte di cassazione ha di recente affrontato una tematica molto importante, specificamente riferita all'ambito della responsabilità medica ma con conclusioni valide anche per altri casi di responsabilità.

In particolare, nella sentenza numero 22800/2018 (qui sotto allegata), i giudici hanno precisato quali sono gli effetti di una transazione stipulata con uno solo dei debitori, chiarendo che la norma di cui al primo comma dell'articolo 1304 del codice civile, che regola gli effetti della transazione con uno dei debitori in solido, si riferisce esclusivamente agli accordi che hanno ad oggetto l'intero debito e non la quota del debitore con il quale è stipulata.

Effettiva e concreta manifestazione di volontà

La Corte, nell'enunciare il predetto principio di diritto, ha proseguito sancendo che "spetta al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto; e, ove uno dei debitori dichiari di volerne profittare, dovrà anche dar conto degli elementi da lui forniti al fine di dimostrare l'effettiva e concreta manifestazione di tale volontà".

A tal fine, andranno valutate in maniera coerente e logica tutte le emergenze processuali che concorrono a delineare in maniera inequivocabile la sua intenzione.

La vicenda

Nel caso di specie, la vicenda era stata originata dalle lesioni subite dal figlio dei ricorrenti in conseguenza del parto, che lo "avevano ridotto a una vita vegetativa".

In corso di causa, i genitori avevano raggiunto un accordo transattivo con la casa di cura e la compagnia di assicurazioni. Il Tribunale, in primo grado, aveva quindi condannato solo il medico, il quale, tuttavia, era stato sollevato dall'obbligo di risarcimento del danno dalla Corte d'appello, che aveva ritenuto che l'atto di transazione sottoscritto dai genitori con la casa di cura riguardasse l'intera obbligazione risarcitoria e non solo il pregiudizio ascritto alla struttura sanitaria.

Per la Cassazione, tale conclusione è "affrettata" e andrà messa in discussione alla luce del principio di diritto dettato per poter correttamente risolvere la controversia.

Corte di cassazione testo sentenza numero 22800/2018
Valeria Zeppilli

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