Tra funzione statale e vizio di legittimazione popolare, l'analisi di uno degli organi più discussi dalla dottrina costituzionale negli ultimi due secoli

Guida diritto costituzionale

di Luca Passarini - Un'analisi attenta della funzione giurisdizionale non può mai escludere uno sguardo di insieme rivolto alla giustizia costituzionale, ulteriore manifestazione di quella funzione fondamentale e propria dello Stato. La giustizia costituzionale nel nostro ordinamento è relativamente recente specie se si raffronta con altre fattispecie giurisdizionali; e infatti prende le proprie mosse dall'art. 134 della Costituzione del 1948 che, come è noto, è la norma posta alla base dell'istituzione della Corte costituzionale (un organo inesistente nell'ordinamento monarchico precedente) e articolo che ne chiarisce subito le funzioni, in un più ampio titolo dedicato alle garanzie costituzionali.

L'art. 134 della Costituzione

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Come sinteticamente ci ricorda lo stesso art. 134 Cost. le funzioni della Corte costituzionale si concentrano sul sindacato di legittimità costituzionale delle leggi dello Stato e delle Regioni, sulla risoluzione degli eventuali conflitti di attribuzione interorganici e intersoggettivi, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica

e per finire sul giudizio di ammissibilità dei referendum (funzione prevista non direttamente dalla Costituzione repubblicana ma dalla L. Cost 1/1953 e attentamente disciplinata solo dopo diciassette anni dalla L. 352/1970). Un organo che quindi trae direttamente dalla Costituzione la propria legittimazione a sindacare l'operato del potere legislativo (alle volte certo carente ma eletto pur sempre dal corpo elettorale) non risparmiando, come la storia costituzionale ci insegna, importanti prese di posizione.

La doppia funzione della giustizia costituzionale

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È per questo motivo che un'analisi della giustizia costituzionale non può mancare quando si prende in considerazione la più generale funzione giurisdizionale dello Stato né quando si indagano le modalità che le costituzioni hanno approntato a propria difesa. Essendo da considerare non un mero orpello istituzionale o una materia di nicchia riservata a pochi cultori della materia, ma una più pratica "vigilanza delle manifestazioni della volontà del popolo sovrano, del rispetto delle norme costituzionali relative al riparto dei poteri, della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali" come riconosceva il giurista francese Favoreu.

La funzione giurisdizionale

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Concentrando l'attenzione allora sulla prima funzione è importante sottolineare come lo stesso processo costituzionale, che si svolge di fronte a un collegio composto interamente da giudici, segua delle norme di rito che, anche se non sono quelle presenti nei normali codici di procedura, ciò non significa che siano meno puntuali o che l'intero processo sia improntato a minor rigore. I giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale e in via principale sono per esempio regolati dalla prima Legge costituzionale della Repubblica italiana: la L. cost. 1/1948; mentre la regolamentazione del giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica si trova nella L. Cost. 1/1953; sempre dello stesso anno è invece la legge (questa volta ordinaria) che definisce i tempi, le modalità e gli eventuali legittimati nei conflitti di attribuzione. Un corpus di norme che, a buon grado, si deve tenere conto per studiare la struttura di un processo davanti alla "Consulta".
Ulteriore riprova del fatto che la giustizia costituzionale è a tutti gli effetti una manifestazione della funzione giurisdizionale dello Stato è la forma tipica che assumono le decisioni della Corte costituzionale che utilizza le sentenze, le ordinanze e i decreti a seconda che la decisione sia di merito o di natura processuale.

La funzione di protezione

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La seconda funzione, intimamente connessa alla prima, è quella di protezione della carta costituzionale e dei valori propri di uno Stato. Tra i vari strumenti approntati a difesa di questi valori oltre alla teorizzazione della separazione dei poteri di età montesquieiana, alla creazione di più livelli di governo, e alla previsione in molte costituzione di un procedimento aggravato per la revisione del testo, bisogna indicare quale modalità privilegiata di protezione la giustizia costituzionale con il suo strumento più noto: il controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi.

Il dibattito sui modelli storici di questo controllo è più che bicentenario, riconoscendo un primo caso di controllo diffuso di costituzionalità (in capo ai singoli giudici dell'ordinamento) e un succedaneo controllo di tipo accentrato (affidato a corti o tribunali costituzionali). Ancora oggi i paesi del mondo che hanno una tradizione di giustizia costituzionale si dividono in base a quelli che seguono il primo modello (esempio per tutti gli Stati Uniti) o che seguono il secondo (è il caso noto della Cecoslovacchia e dell'Austria) non mancando anche forme ibride (misto come in Italia e in Germania o politico come in Francia).

La legittimazione della giustizia costituzionale

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A conclusione di questa analisi appare allora chiaro come le tesi che denunciano una bassa legittimazione popolare della giustizia costituzionale debbano cedere di fronte all'importanza delle funzioni svolte, riconoscendo in essa non tanto un'alterazione dello schema democratico quanto un'alterazione intenzionalmente posta in essere dai costituenti per assicurare l'estraneità del controllore rispetto al controllato (come già ripeteva Vezio Crisafulli).

Luca Passarini
Studente di Giurisprudenza dell'Università di Bologna
lucapassarini19@yahoo.it


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