Nata in Spagna e usata in Italia la 'recompra' è stata disciplinata nel nostro sistema calcistico a giugno 2018
Avv. Sara Messina - Calcisticamente parlando la Spagna negli ultimi anni è stata un vero e proprio modello per tifosi e appassionati ma potremmo dire anche per il nostro ordinamento sportivo.
Infatti alcuni istituti come, ad esempio, la cd clausola de rescision e il diritto di recompra nati e disciplinati in Spagna, sono entrati nel nostro sistema calcistico e, per chi segue da vicino il calcio, anche nel lessico sportivo giornaliero.


Cosa è la recompra

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La parola recompra è di facile intuizione e il diritto di recompra o per meglio dirlo in italiano diritto di opzione - disciplinato dall'art 102 delle Norme Organizzative Interne Federali FIGC - è quel diritto "a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito" che può essere previsto negli accordi di cessione definitiva di contratto.

Uno strumento molto utile che permette alla società cedente di cedere un proprio giocatore (molto spesso si tratta di giovani), che magari farebbe fatica a trovare spazio nella rosa, ad un club dove può essere valorizzato, sapendo che lo stesso potrà essere riacquistato successivamente ad un prezzo già preventivamente fissato, non subendo quindi eventuali aumenti di cartellino a seguito di un campionato da protagonista.

Modalità di utilizzo

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La possibilità di inserire questa clausola è subordinata tuttavia a condizioni ben precise richieste dalle normative interne:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni, convenuti per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di due stagioni sportive conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive.

La recompra in Italia

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La recompra è un istituto molto apprezzato dai club italiani, soprattutto dopo l'eliminazione nel 2014 del diritto di partecipazione: norma che permetteva a due club, secondo l'art. 102-bis, di essere titolari contemporaneamente al 50% degli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto; in sostanza un giocatore poteva essere formalmente di due società.

Perchè conviene

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Nell'ultima sessione di mercato alcuni club hanno usufruito di questo strumento in più operazioni, che come detto prima, è sia apprezzato dalle cosiddette big che possono cedere alcuni giocatori incassando subito e senza la preoccupazione di aver perso un possibile talento, sia dalle piccole in quanto riescono a garantirsi prestazioni sportive di giovani promesse avendo già per certo in futuro una plusvalenza in caso di cessione.

Avv. Sara Messina

Legal Studio Messina

CSDS - Centro Scientifico Diritto Sport


Foto: 123rf.com
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