Per un mero disguido, infatti, nel momento in cui venne concessa la definitiva esecutorietà, non venne rilevato che, in realtà, l'opposizione venne iscritta a ruolo tempestivamente, incardinando il relativo giudizio.
In corso di causa, quindi, venne disposta la sola sospensione della provvisoria esecuzione.
Pur essendo stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché la Banca depositò la rinuncia agli atti ed all'azione, il Tribunale si è espresso su importanti principi a presidio degli utenti bancari.
In primo luogo ha ribadito, come fatto di recente dalla Cassazione, con ordinanza del 20.02.2018 n. 4102, che è consolidato orientamento secondo il quale "nei rapporti bancari di conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dall'ultima registrazione, in quanto tale obbligo non può comunque sollevarla dall'onere della piena prova del credito vantato anche per il periodo ulteriore".
In punto di anatocismo, poi, ha rilevato il giudice che, "le clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, stipulate prima della delibera CICR 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, sono quindi nulle e l'adeguamento delle stesse non può avvenire mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni di applicazione di tali clausole: è indispensabile, infatti, che la banca e il cliente raggiungano un accordo in merito all'adeguamento del contratto".
Per il tribunale di Rimini va disposta la revoca integrale del decreto ingiuntivo a cui era stata concessa erroneamente la definitiva esecutorietà per mancata produzione di tutti gli estratti conto a fronte della nullità della pattuizione
Avv. Alessio Orsini - Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 893/2018 del 18.09.2018 (sotto allegata) ha definitivamente revocato un decreto ingiuntivo a cui erroneamente venne apposta la definitiva esecutorietà.
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