Sostituire nella carta d'identità la fototessera con un selfie integra il reato di possesso di documento d'identificazione falso

di Annamaria Villafrate - Sostituire la foto della carta d'identità con un selfie è reato. Lo sa bene un 52enne di origine foggiana denunciato in questi giorni a Ischia per possesso di documento d'identificazione falso. L'accusa? Proprio l'aver sostituito la fototessera della sua carta d'identità con un selfie che lo ritraeva con uno sfondo naturalistico. Il titolare dell'albergo, insospettito dall'insolita foto del documento presentato dal cliente al momento del check-in, ha quindi chiamato la Polizia, che ha fatto scattare la denuncia nei confronti del turista. Non un mero peccato di vanità insomma, ma un vero e proprio reato, quello di cui è stato accusato il turista, previsto dall'art. 497 bis c.p. comma 1, che punisce il possesso di documenti d'identificazione falsi, illecito penale su cui è intervenuta la Cassazione per chiarirne il contenuto e la differenza con l'ipotesi più grave della fabbricazione.

Meglio sapere quindi quali caratteristiche deve avere una fototessera da apporre su un documento d'identità, se non si vogliono correre rischi:

Possesso di documenti falsi: il reato ex art 497-bis c.p.

La condotta del 52 enne, secondo la Polizia, integra il reato previsto dall'art. 497-bis c.p. - Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi - secondo il quale:

  • "Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  • La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale".

In particolare, nel caso descritto il turista è stato accusato del reato previsto dal primo comma dell'articolo in questione, ovvero possesso di documenti falsi, fattispecie su cui è intervenuta di recente la sentenza n. 36082/2018 della Cassazione, la quale ha avuto modo di precisare che: "secondo la giurisprudenza di legittimità, integra il delitto, di cui all'art. 497-bis cod. pen., il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio o la materiale falsificazione dello stesso, indipendentemente dall'uso che il soggetto agente intenda farne, in quanto l'aver circoscritto l'oggetto materiale del reato ai suddetti documenti trova la sua giustificazione nella ritenuta maggiore pericolosità delle condotte che li riguardano e non nella intenzione di punire soltanto le condotte di effettiva agevolazione all'espatrio o all'ingresso (Sez. 5, n. 40272 del 11/07/2016)".

Possesso e fabbricazione di documenti falsi: differenze

Come si evince dalla lettura della norma però il codice punisce sia il mero possesso di documenti falsi sia la forma più severa, di fabbricazione di documenti d'identificazione falsi, distinzione descritta chiaramente dalla recente sentenza n. 21115/2018: "I due commi di cui all'art. 497 bis c.p., infatti, puniscono diversamente, in ragione del diverso grado di gravità, la condotta del mero possesso di un documento valido per l'espatrio, da un lato, e la condotta, più allarmante sul piano delle falsità personali per la connotazione organizzativa che la caratterizza, costituita dalla previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, o del concorso da parte di costui nella falsa formazione del documento o, infine, dalla detenzione fuori dai casi di uso personale. Una precisazione, quest'ultima, che induce a ritenere che il possesso di cui al comma primo riguardi il caso, per questo di minore allarme sociale, del possesso di documento per uso personale, quando sia accertata l'assenza di concorso nella fabbricazione. Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013. Si è ritenuto, inoltre, che, stabilire se un determinato fatto rientri nella previsione di cui al primo o al secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen., sia frutto di una valutazione di fatto a cui segue l'impossibilità di ritenere configurabili entrambi i reati: l'agente trovato in possesso di un documento identificativo falso, risponde o dell'ipotesi di cui al primo comma o di quella del secondo comma".

Fototessere documenti d'identificazione: regole ICAO

Insomma, visto che un'apparente leggerezza può costare davvero cara, vediamo quali sono le principali caratteristiche che devono avere le foto da apporre su un documento d'identità, secondo quanto stabilito dall'ICAO, l'ente che si occupa della standardizzazione dei documenti di viaggio:

  • l'immagine deve essere frontale, come sancito dagli standard ICAO 9303 e ISO 19794-5;
  • lo sfondo deve essere uniforme, ben illuminato e preferibilmente di colore bianco, grigio chiaro, crema o celeste;
  • la foto deve ritrarre solo il soggetto, non essendo ammessi altri soggetti/oggetti;
  • la fotografia deve mostrare la testa per intero e la sommità delle spalle;
  • il viso non deve essere inclinato;
  • l'espressione deve essere neutra;
  • non sono ammessi occhiali con lenti colorate e copricapo (art. 289 R.D n. 635/1940), tranne che per motivi religiosi;
  • lo scatto deve essere a colori, avere una buona risoluzione e non presentare ombre che nascondano il viso del soggetto ritratto.

In conclusione, fatevi pure tutte le foto che volete, ma per quelle sui documenti d'identità mettete da parte la vanità!

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- La carta d'identità

- La carta d'identità valida per l'espatrio


Foto: 123rf.com
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