Composizione, compiti e funzioni della Corte Costituzionale, definita anche Consulta, il giudice delle leggi dell'ordinamento italiano

Guida diritto costituzionale

Corte Costituzionale: funzioni e composizione

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La Corte Costituzionale, definita anche Consulta, è un organo previsto dalla Costituzione Repubblicana che trova ivi disciplina negli articoli 134, 135, 136 e 137, all'interno del Titolo VI dedicato alle "Garanzie Costituzionali."

I compiti principali della Corte Costituzionale sono: giudicare la costituzionalità delle leggi, risolvere i conflitti di attribuzione tra i vari organi dello Stato, giudicare l'ammissibilità dei referendum abrogativi e giudicare il Presidente della Repubblica in caso di reati commessi contro lo Stato.

La Consulta è composta da quindici Giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento e per un terzo dalle Supreme Magistrature Ordinarie ed Amministrative dello Stato: la materia è disciplinata dalla Legge costituzionale n. 2/1967, che ha modificato la precedente normativa contenuta nella legge ordinaria n. 87/1953.

Il 29 gennaio 2022 la Corte Costituzionale, riunitasi in camera di consiglio, ha eletto all'unanimità come Presidente il Professore Giuliano Amato, che resterà in carica fino al 18 settembre 2022, data in cui scadrà il suo mandato di giudice costituzionale.

Come vengono eletti i giudici della Consulta

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Il Parlamento elegge i membri spettanti in seduta comune e a scrutinio segreto. Per le prime due votazioni sono necessari i due terzi dell'Assemblea: per le successive, in caso di mancata nomina, è sufficiente la maggioranza dei tre quinti.


I cinque Giudici di nomina presidenziale sono eletti con Decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


La nomina dei rimanenti 5 Giudici spetta alle Supreme Magistrature Ordinarie ed Amministrative dello Stato e più precisamente: tre membri dalla Corte di Cassazione, un membro dalla Corte dei Conti, un membro dal Consiglio di Stato.


I Giudici costituzionali vengono scelti tra persone di particolare caratura ed importanza, aventi conoscenze giuridiche necessarie per assolvere il compito loro assegnato: magistrati delle giurisdizioni superiori (anche a riposo), avvocati con esperienza professionale almeno ventennale e professori universitari ordinari in materie giuridiche.


I Giudici restano in carica per un periodo di nove anni e non possono essere rieletti. La Corte elegge tra i suoi componenti il Presidente il quale resta in carica tre anni e può essere rinominato. I compiti del Presidente sono svariati: convoca le sedute, le presiede, esercita i poteri attribuitigli dalla legge e dai regolamenti. I componenti non possono venire perseguiti per i voti e per le opinioni espressi nell'esercizio delle proprie funzioni. La carica di Giudice costituzionale è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale, sia pubblica che privata.


I Giudici nominati assumono le proprie funzioni prestando giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.


La Corte ha sede a Roma, nel Palazzo della Consulta dall'anno 1955: dal palazzo, che si trova in Piazza del Quirinale di fronte alla sede della Presidenza della Repubblica, deriva il nome a volte assegnato alla Corte.

Il giudizio di costituzionalità delle leggi

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L'articolo 134 Cost. prevede che la Corte costituzionale possa giudicare "…sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni…".

La norma trova fondamento nel principio della gerarchia delle fonti del diritto, il quale stabilisce che al vertice dell'ordinamento vi sia la costituzione e le Leggi costituzionali: tutti gli atti dell'ordinamento, avente grado inferiore, devono uniformarsi a tali principi. Ne consegue che le Leggi dello Stato, gli atti aventi forza di legge, e le leggi regionali che vengono giudicati in contrasto devono cessare la propria efficacia.

Il procedimento in via incidentale

Il giudizio di costituzionalità può essere sollevato in due maniere: la più comune è il procedimento incidentale. Tale procedura avviene all'interno di un giudizio dinnanzi all'autorità giurisdizionale. L'art. 23 della Legge 87/1953 prevede che "…una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare una questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione viziate da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumano violate..".


L'autorità giudiziaria deve preliminarmente valutare se la questione è rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata: in caso positivo sospende il giudizio e dispone, mediante ordinanza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il giudizio de qua, a seguito dell'ordinanza cosiddetta di remissione, rimane sospeso in attesa della pronuncia dell'organo costituzionale.

Procedimento in via principale

Il controllo sulla costituzionalità delle Leggi può altresì essere sollevato in via principale, così definito in quanto non avviene all'interno di un processo ma prevede un ricorso diretto alla Corte: tale strumento, tuttavia, è riservato soltanto ad alcuni soggetti costituzionali tassativamente indicati dalla Legge, cioè lo Stato e le Regioni.

In particolare lo Stato Italiano potrà impugnare le Leggi Regionali ritenute contrarie alla Carta Costituzionale mentre ogni Regione potrà sollevare giudizio di costituzionalità in riferimento ad una Legge dello Stato o di un'altra Regione.

La Legge di revisione costituzionale n. 3/2001 ha eliminato il potere di impugnare preventivamente gli atti, attribuendo la possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionalità dopo 60 giorni dalla pubblicazione. Resta, invece, la possibilità di impugnativa "preventiva" nei confronti dello statuto regionale, approvato con legge della regione stessa mediante procedura aggravata ex art. 123 Cost.: il secondo comma prevede che il Governo possa impugnare lo Statuto entro trenta giorni dalla pubblicazione cosiddetta "notiziale", cioè non preceduta da promulgazione ma intervenuta successivamente all'approvazione.

Il giudizio sui conflitti di attribuzione

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La Corte costituzionale giudica e risolve i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra le Regioni stesse: possono infatti sorgere eventuali conflitti tra soggetti costituzionali ed ogni ordinamento necessita di una sede ove vengano stabilite con precisione le regole sul riparto delle competenze.


L'art. 127 cost, così come modificato, ha finito per assimilare il procedimento di conflitto di attribuzioni tra enti costituzionali con quello del giudizio principale, seppur con le dovute differenze relative alla differenza nella conoscenza dell'atto e ai termini di costituzione del ricorrente.


Oggetto del conflitto sono le attribuzioni statali e regionali e, contestualmente, un atto che incida negativamente su di esse. I conflitti possono sorgere non solo quando due organi si dichiarano entrambi competenti in una materia (conflitto positivo) ma anche nel caso in cui tutti e due dichiarino la propria incompetenza (conflitto negativo). Vi è infine un'ulteriore ipotesi di conflitto, che si palesa qualora uno o più organi esercitino in maniera scorretta i propri poteri impedendo di fatto ad altri di svolgere correttamente i propri compiti.

Il controllo sull'ammissibilità del referendum

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L'art. 2 della Legge cost. n. 1 del 1953 ha attribuito alla Corte il compito di giudicare sull'ammissibilità dei quesiti referendari abrogativi presentati ai sensi dell'art. 75 Cost.

Il giudizio di ammissibilità è preceduto dal giudizio di procedibilità, che spetta all'Ufficio centrale per il Referendum, che ha sede presso la corte di Cassazione a Roma ed è composto dai tre Presidenti di Cassazione più anziani e dai tre Consiglieri più anziani di ogni sezione.

Una volta ritenuta procedibile dall'Ufficio centrale la richiesta di referendum, la procedura prevede l'intervento della Corte costituzionale per giudicarne l'ammissibilità. Si apre un vero un vero e proprio giudizio nel quale possono costituirsi sia i promotori del quesito sia il Governo. La legge n. 352/1970, che disciplina la procedura al comma 3 dell'art. 33, prevede la possibilità di depositare memorie almeno tre giorni prima l'udienza fissata, che si tiene in camera di consiglio. A seguito della sentenza n. 16/1978, pronunciata dalla medesima Corte, i promotori e il Governo sono ammessi all'udienza per discutere della questione esaminata.

La decisione deve essere presa entro il 10 febbraio dell'anno successivo. Un'eventuale provvedimento di inammissibilità preclude, in maniera definitiva, lo svolgimento della consultazione: una decisione di ammissibilità, invero, consente al procedimento di proseguire fino alla data del quesito referendario, che verrà sottoposto alla volontà popolare.

Il giudizio di accusa al capo dello Stato

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La giurisdizione penale della Corte sussiste unicamente per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica.

Il Comitato delle Giunte per le autorizzazioni a procedere, organo creato dalla Legge cost. n. 1 del 1953 in sostituzione della Commissione inquirente ed indipendente rispetto al Parlamento e alle Giunte, ha il compito di svolgere indagini e raccogliere prove finalizzate alla formazione di un giudizio di natura politico-istituzionale. Il comitato può archiviare la notizia ma deve ugualmente presentare una relazione al Parlamento in seduta comune.

Nel caso in cui ritenga sussistenti fondati elementi di responsabilità il Parlamento deve deliberare l'atto di accusa, nominando uno o più commissari per sostenerla, i quali formeranno il collegio d'accusa. Ad avvenuta formalizzazione il Presidente può essere sospeso dalla carica con provvedimento della Corte cost., la quale può altresì pronunciarsi sulla carcerazione preventiva.

Il giudizio dinnanzi alla Corte si estende agli eventuali imputati laici che vengano ritenuti compartecipi del fatto. Sono parte del procedimento gli imputati ed il collegio dei Commissari: non è consentita alcuna costituzione di parte civile.

Il dibattimento viene svolto nel rispetto delle leggi del codice di procedura penale e non è opponibile il segreto di Stato o d'ufficio.

In caso di condanna la sanzione penale dovrà essere determinata nel limite edittale massimo previsto dalle leggi: è tuttavia esclusa la pena di morte. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni accessorie.

Perchè è importante la Corte Costituzionale?

L'importanza della Corte Costituzionale è strettamente collegata alla Costituzione. La Consulta è infatti un organo "giovane" perchè nasce con la Carta Costituzionale del 1948, legge fondamentale dello Stato Italiano e della Repubblica, alla quale tutte le leggi si devono conformare.

Il suo ruolo principale infatti è quello di evitare che il contenuto delle leggi parlamentari e degli atti Governativi siano contrari ai principi sanciti dalla Costituzione. La Corte è organo terzo rispetto al Parlamento, al Governo e alla Magistratura, che rappresentano rispettivamente il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Essa vigila ed è sempre pronta a mettere in discussione l'esercizio di questi tre poteri.

La Consulta è infatti organo di garanzia costituzionale, perchè con le sue decisioni, assicura che i tre soggetti sopra menzionati, che rappresentano la struttura della divisione del poteri, esercitino le proprie competenze, senza invadere il terreno altrui e conformino la propria attività ai principi e alle regole contenute nella Costituzione.


Bibliografia:

- Costituzione della Repubblica Italiana;

- Legge costituzionale n. 2/1967;

- Legge ordinaria n. 87/1953;

- Legge costituzionale n. 3/2001;

- Legge costituzionale n. 1/1953;

- Legge costituzionale n. 1/1999;

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- Modugno F., La Giurisdizione costituzionale, in Giur. Cost. 1978;

- Bartole S., Conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni a proposito di atti giurisdizionali, in Le Reg., 1992;

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- Moretti R., Procedimento d'accusa e giudizio davanti alla Corte cost., in N.S.S. D.I., App. V, Torino 1984;

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