Avv. Francesco Pandolfi - Nel corso degli anni, i giudici amministrativi di primo e secondo grado si sono trovati moltissime volte di fronte a casi dove alla persona interessata viene negato il rinnovo della licenza del porto di fucile per uso caccia.
ll nesso tra il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e la condanna per reati non attinenti alle armi
Frequente è stato il caso dove il richiedente ha avuto, in passato, una o più condanne penali.
All'interno di questa casistica, particolare interesse ha avuto l'incidenza della sentenza penale di condanna per reati che non hanno attinenza diretta con l'utilizzo delle armi (ad esempio, il reato di concussione ex art. 317 c.p., ma si potrebbero fare altri esempi tenendo in considerazione più o meno un centinaio di sentenze).
La logica delle norme di settore (il combinato disposto degli articoli 11 e 43 t.u.l.p.s., tolte le ipotesi ovviamente in cui il rilascio è tassativamente escluso) era ed è solo quella di evitare che le autorizzazioni al porto di armi vengano rilasciate a soggetti scarsamente affidabili.
La questione è complicata ma, ridotta ai minimi termini, si presta tutto sommato ad una lettura agevole.
In pratica, come abbiamo anticipato, il fine di questa articolata normativa è di fatto quello di evitare in tutti i modi l'abuso dell'arma.
Affinchè l'Autorità possa emettere una sua prognosi di affidabilità della persona, essa va a ricercare i precedenti comportamenti "sintomatici" del richiedente idonei, a suo avviso, a mettere in evidenza una personalità violenta o pericolosa, al limite incline a risolvere le situazioni conflittuali anche con ricorso alle armi.
Essa si focalizza, in buona sostanza, sulle garanzie che il soggetto deve dare per il corretto uso della armi, evitando turbative all'ordine sociale.
Per fare questo però, deve tenere sempre presente che nessun carattere immediatamente ostativo, ai fini del rilascio o del rinnovo delle licenze di p.s., si può riconoscere al fatto che quella persona ha riportato una condanna in sede penale (tanto emerge dalle indicazioni più volte ribadite dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato).
In questa materia vige la regola della "concreta prognosi".
L'amministrazione, al di la del coinvolgimento della persona in fatti penalmente rilevanti (esclusi quelli che per legge ostano di per sè al rilascio o al rinnovo) deve soppesare una varietà di dati: l'epoca a cui risale la condotta contestata, i rinnovi del titolo di polizia eventualmente intervenuti nel frattempo, la condotta tenuta dopo il reato dal soggetto e, se esistono, i fatti sintomatici della pericolosità sociale.
In definitiva, l'insegnamento della Corte Costituzionale e del Supremo Consiglio di Stato è chiaro: volendo seguire l'esempio fatto sopra della concussione questo reato non manifesta alcuna personalità violenta della persona in relazione specifica alle armi, soprattutto se e quando il provvedimento non da conto di ulteriori fattori che possano aver compromesso l'affidabilità del richiedente circa un possibile abuso.
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