di Lucia Izzo - Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere la distrazione delle spese in quanto anticipate dall'Erario: tale richiesta, infatti, risulta incompatibile con l'ammissione al beneficio (anche a prescindere dall'anteriorità o meno del relativo decreto rispetto alla domanda ex art. 93 cpc).
Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 76/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un'avvocatessa a cui la competente COA aveva inflitto la sanzione della censura.
La professionista, nonostante il provvedimento di ammissione al beneficio a spese dello stato, aveva insistito nella richiesta di pagamento delle spese della procedura per compensi, oltre all'IVA, CAP e al contributo integrativo nella misura di legge nei confronti dell'INPS, con consequenziale liquidazione delle competenze legali in suo favore da parte del predetto Istituto.
Nel dettaglio, il C.O.A. di Trani aveva provveduto all'ammissione al patrocinio due mesi prima che venisse celebrata l'udienza e, ciononostante, l'avvocato, la quale inizialmente si era dichiarata antistataria delle spese pur non essendolo, aveva determinato l'operatività dell'art. 93 c.p.c. omettendo di precisare l'intervenuta ammissione al patrocinio per non abbienti.
A seguito del provvedimento di liquidazione la professionista aveva richiesto, con email, il pagamento diretto all'INPS ex art. 1 D.L. 98/2011 facendo valere l'anticipazione dichiarata. Tuttavia, quando aveva ottenuto la liquidazione, l'avvocato non era più antistataria delle spese, avendo in corso un'assistenza professionale a favore di soggetto già ammesso al patrocinio dello stato per non abbienti.
Per i giudici del CNF risulta conclusione coerente e logica ritenere che, avendo rilasciato anche la firma per l'ammissione al gratuito patrocinio contestualmente a quella sul mandato giudiziale, la parte assistita fosse stata resa edotta dell'esistenza di tale diritto e che il rilascio della procura alle liti fosse ulteriore negozio che si collegava al primo.
Pertanto, l'incolpata ha incontrovertibilmente agito difformemente al mandato, nonché rappresentato al Giudice una situazione di fatto non rispondente al vero: la donna, infatti, era stata incaricata sin dall'inizio di ricorrere al gratuito patrocinio e non di dichiararsi distrattaria delle spese.
Gratuito patrocinio: l'avvocato non può chiedere la distrazione delle spese
Il CNF chiarisce che il difensore delle parti ammesso al patrocinio a spese dello stato non può chiedere la distrazione delle spese in proprio favore perché la parte ha già trovato chi anticipa le spese e non pretende l'onorario (lo Stato appunto). Pertanto continua a non essere giustificata l'applicazione del meccanismo di distrazione delle spese di cui all'art. 93 c.p.c. in difetto di un'anticipazione dello stesso (Cass. n. 9178/2013).
Da ciò consegue che l'ammissione al patrocinio a spese dello stato esclude la possibilità per l'avvocato difensore di richiedere la distrazione delle spese al Giudice (cfr. SS.UU. 1009/2014, SS.UU. 1012/2014).
La professionista, invece, ha scientemente evitato che si creasse quel meccanismo tale da escludere ogni rapporto tra il difensore della parte non abbiente e la parte soccombente ed ha, contrariamente al vero, fatto ricorso alla distrazione delle spese creando i presupposti per un'eventuale azione diretta: con ciò instaurando a proprio favore un doppio canale di liquidazione proporzionalmente idoneo a pregiudicare la parte assistita.
Prescindendo dalla violazione di lealtà e dal non corretto espletamento del mandato ricevuto va ribadito che la giurisprudenza qualifica irrilevante l'anteriorità o meno del decreto di ammissione sul patrocinio rispetto alla data della domanda ex art. 93 c.p.c., ai fini dell'incompatibilità del sistema del patrocinio a spese dello Stato con l'istituto della distrazione delle spese.
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