La declaratoria di improcedibilità della domanda può essere dichiarata anche d'ufficio in sede d'appello come conseguenza della mancata partecipazione personale delle parti

Avv. Alessandra Donatello - Un altro importante spunto in materia di mediazione obbligatoria ci viene dato dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Ancona del 23.05.2018, pronuncia senz'altro fondamentale per il principio di diritto che enuclea.

Mediazione, improcedibilità anche in appello

Secondo i giudici d'appello, infatti, può essere dichiarata l'improcedibilità della domanda in sede di gravame - se non rilevata anche d'ufficio dal giudice di prime cure - per mancato esperimento della procedura di mediazione, qualora non vi sia stata la partecipazione personale della parte al primo incontro.

La portata di tale principio, ancor più se sarà confermata e confortata da altre pronunce di merito e di legittimità, determinerà un nuovo approccio delle parti e dei loro difensori alla procedura, e non potrà che essere così.

Nel caso in esame, è stato considerato non validamente esperito il tentativo di mediazione laddove, al primo incontro informativo, non vi è stata la partecipazione personale della parte o di un proprio delegato, per tale non potendosi intendere - come sottolinea la sentenza - lo stesso avvocato.

Il difensore non può immedesimare in sé la duplice veste di delegato della parte e di consulente legale di quest'ultima, ciò perché tale modus non rispecchierebbe lo scopo della mediazione che "è quello di riattivare la comunicazione fra i soggetti in conflitto al fine di metterli nelle condizioni di verificare la possibilità di una soluzione concordata. Non avrebbe senso, prosegue la pronuncia, imporre un incontro fra i soli difensori ed il mediatore per un'informativa del tutto inutile ed un tentativo di conciliazione che gli stessi potrebbero attuare direttamente senza particolari formalità ed inutili esborsi".

Ancora una volta viene sottolineata la natura concettualmente diversa della mediazione rispetto ai sistemi di giustizia ordinaria ed alle transazioni che, nell'ambito di quest'ultima, le parti possono trovare con l'assistenza dei rispettivi legali.

La mediazione offre la possibilità alle parti di decidere del proprio conflitto rendendosi protagoniste dell'accordo e responsabili nella gestione di tale momento.

Secondo quanto si legge nell'importante sentenza in commento, il fatto che secondo l'art. 5, comma 2 d. Lgv. n. 28/2010 il giudice d'appello possa disporre d'ufficio l'esperimento della procedura di mediazione "conferma il particolare favore attribuito dal legislatore all'istituto come modalità privilegiata di risoluzione, anche in sede di gravame, di alcune controversie" e, se si ragionasse in senso opposto, vale dire negando che in sede di impugnazione possa ancora validamente essere pronunciata l'improcedibilità della domanda, si snaturerebbe la ratio stessa della legge in quanto "sarebbe sufficiente un accordo tra le parti per eludere la previsione normativa, confidando sull'omesso apprezzamento da parte del giudice del mancato esperimento o dell'irritualità della mediazione effettuata".

E' ancora sul tavolo la riforma organica delle A.D.R. e ci auguriamo che essa possa trovare presto una forte valorizzazione in modo tale che i principi che sono emersi finora e che continueranno ad emergere sul tema possano trovare il giusto collocamento nel settore giustizia, sia pensando ad una rivalutazione organica della stessa, sia agendo sulla cultura della nostra società con riguardo alla gestione del conflitto.

Avv. Alessandra Donatello

avvocato e mediatore civile e commerciale

alessandra.donatello@gmail.com



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